Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità dell’assegno divorzile se nasce una nuova famiglia di fatto

Può venire meno l’ assegno divorzile se nasce una nuova famiglia di fatto? Secondo la sentenza della Corte di Cassazione in tema di diritto all’assegno divorzile, la numero 18111/2017 , l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Cagliari aveva dichiarato come non sussistente il diritto di una ex moglie all’assegno divorzile, confermando unicamente l’obbligo dell’ex marito di corrispondere 400 euro mensili a titolo di contributo nel mantenimento del figlio.
In particolare, la Corte d’appello aveva ribadito che decade il diritto a percepire l’ assegno divorzile se nasce una nuova famiglia di fatto, e dunque la donna non ne aveva diritto in quanto la stessa conviveva con un altro compagno.
La donna, ritenendo la decisione ingiusta, si è dunque rivolta alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Ebbene, la ricorrente ha specificato che la convivenza con il nuovo compagno era terminata e che dunque la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la “stabilità e continuità della eventuale convivenza”.
Secondo la ricorrente, dunque, la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 5 della legge n. 898 del 1970, in quanto non aveva accertato la “la sussistenza di una nuova famiglia, ancorché di fatto, dotata dei caratteri della stabilità e continuità, quale presupposto giustificante l’esclusione dell’assegno”.
Tuttavia, per i giudici di Cassazione il ricorso era da considerarsi “manifestamente infondato”, ed è stato quindi rigettato in quanto, nel caso di specie, dove applicarsi il principio affermato nella sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 6855 del 2015. In questa pronuncia, era stato affermato che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”.
Pertanto, il diritto all’ assegno divorzile se nasce una nuova famiglia di fatto viene definitivamente meno, poiché con la formazione della stessa l’ex coniuge si assume il rischio di una cessazione del rapporto, senza che residui una sorta di “solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge”, che, ovviamente, confida “nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
Ne consegue che per la Corte era irrilevante che la nuova convivenza instaurata dall’ex moglie fosse cessata, poiché il diritto della stessa all’assegno divorzile era venuto meno nel momento stesso in cui la donna aveva instaurato la nuova famiglia di fatto.
Ciò considerato, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’ex moglie, confermando integralmente la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello.
 
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