Il verbale di contravvenzione non riveste fede privilegiata – e quindi non può far fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox”, nel momento in cui rileva l’eccesso di velocità

Automobilista multato, che ricorre in giudizio per contestare la mancata prova della omologazione e della taratura dell’autovelox.

È questo il caso di cui si è, di recente, occupata la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 32369/2018).

Il ricorso è stato accolto.

I giudici della Cassazione hanno chiarito che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta sull’art. 45, 6 comma, del D.lgs. n. 285/1992 (Corte cost. n. 113/2015), è previsto che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione ad attestazione con altri mezzi quali certificazioni di omologazione e conformità (si veda anche Cass. n. 9645/2016).

Alla luce di quanto affermato in sede di costituzionalità, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state effettuate o meno (Cass. ord. n. 533/2018).

Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente era riuscito a dimostrare che la prefettura non avesse a sua volta provato e allegato l’avvenuta effettuazione di verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e né il tribunale aveva provveduto in questo senso.

Sicché, per la Cassazione “non è sufficiente che il verbale riporti che ‘la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox (…) debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti (…) avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità’”.

Nel giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione di una sanzione amministrativa pecuniaria – il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso, solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documenti dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (Cass. sent. n. 6565/2007).

Ciò vuol dire che il verbale non riveste fede privilegiata – e quindi non può far fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox”, nel momento in cui ebbe a rilevare l’eccesso di velocità.

 

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