Il primo Giudice pur accogliendo le conclusioni della CTU non ha provveduto a dichiarare la propria incompetenza per valore e la sentenza viene annullata (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 781/2021 del 25/05/2021 – RG n. 2344/2018 – Repert. n. 957/2021 del 25/05/2021)

Viene proposto gravame avverso la sentenza n. 2425/2017 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in data 23/24 novembre 2017, che accoglieva la domanda nei limiti della originaria pretesa di euro 20.000,00 proposta dall’interessato, e proseguita dagli eredi, nei confronti della Compagnia assicuratrice designata per la Regione Puglia al FGVS.

Deducono gli attori che in data 4 maggio 2013, alle ore 11,00 circa, il dante causa intento ad attraversare la strada, inciampava nella fune da traino legata nelle sue estremità a due autovetture.

Il Giudice di Pace, a seguito della espletata CTU medico legale, riconosceva una invalidità permanente nel 25% ed una ITT protrattasi per 120 giorni.

Le appellanti propongono gravame lamentando erroneità della sentenza nella parte in cui , pur avendo riconosciuto il danno biologico nella misura stimata dal CTU medico legale, il primo giudice accoglieva la domanda nei limiti della originaria pretesa e dunque nei limiti della sua competenza ratione valoris .

Si costituisce in giudizio la Compagnia Assicuratrice eccependo l’inammissibilità del gravame a norma degli artt. 342 e 348 c.p.c. , per la carenza della legittimazione attiva per avere le appellanti interposto appello non in qualità di eredi e per non aver interposto regolamento di competenza dinanzi alla Suprema Corte e nel merito il rigetto in quanto il primo Giudice sarebbe dovuto pervenire alla medesima conclusione se solo avesse tenuto conto delle risultanze desumibili dalle perizie di parte e non invece dalla CTU espletata successivamente al decesso dell’interessato.

Preliminarmente, il Tribunale rigetta le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Assicurazione.

E’ infondata la deduzione della Compagnia che ritiene violati i criteri di redazione dell’atto di gravame, prescritti a pena di inammissibilità dall’ 342 c.p.c.

Infatti, nell’atto di appello è chiaramente indicato il motivo di gravame, e, parimenti, risultano chiare le doglianze in punto di diritto.

Relativamente al lamentato difetto di legittimazione attiva, il Tribunale osserva che le appellanti per essere state parti nel giudizio di primo grado – essendosi le stesse costituite nel corso del giudizio e con ciò avendolo proseguito a seguito del decesso dell’originario attore e loro dante causa, sono del tutto legittimate ad interporre appello.

Ciò posto, nel merito l’appello è fondato.

In buona sostanza le appellanti lamentano che il primo Giudice, pur condividendo le conclusioni cui era giunto il CTU in termini di valutazione dell’entità del danno biologico permanente e temporaneo patito dal deceduto, e pur avendo riconosciuto e liquidato il danno dallo stesso patito in complessivi euro 82.370,88, aveva erroneamente pronunciato la condanna della Compagnia convenuta nei limiti della propria competenza per valore invece che rimettere gli atti al Tribunale di Brindisi, quale giudice competente ratione valoris.

Ergo, riconosciuto l’ampliamento quantitativo della somma pretesa dagli attori a titolo di risarcimento danni, quale mera emendatio libelli, il Giudice di Pace non avrebbe dovuto statuire nel merito, contenendo la pronuncia nei limiti della propria competenza per valore, ma avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per valore assegnando alle parti il termine per riassumere dinanzi al Tribunale.

Per tali ragioni, viene rilevata l’incompetenza del Giudice di Pace e il Tribunale, seppure adito quale organo superiore, passa alla valutazione del merito.

La Compagnia assicuratrice ritiene nel quantum che la sentenza di primo grado vada confermata, sostenendo che la CTU medico legale , siccome di mera scienza, sia inidonea a fondare un attendibile accertamento, in termini di durata della patologia ed entità dei postumi permanenti, laddove si rileverebbe maggiormente attendibile la valutazione dei postumi permanenti per come operata sul piano clinico dai Consulenti di parte.

Invero, la CTU medico legale espletata in primo grado, deve ritenersi attendibile, siccome condotta sulla base di copiosa documentazione sanitaria ed attraverso una indagine esaustiva e scevra da vizi, oltretutto non oggetto in primo grado di nessuna critica da parte della Compagnia convenuta.

Nello specifico, il CTU valutava che l’attore, a seguito delle lesioni subite in occasione del sinistro stradale del 4.3.2013, aveva riportato una “frattura collo femore sinistro trattato con artroprotesi” e che “dette lesioni sono compatibili con la dinamica dell’incidente”.

Il consulente ha concluso riconoscendo che a seguito delle predette lesioni si verificava la compromissione temporanea della validità psico-fisica per un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) mediamente al 100% di 30 ( trenta) giorni, un’inabilità temporanea parziale (ITP) mediamente al 75% di 30 (trenta) giorni, inabilità temporanea parziale (ITP) mediamente al 50% di 30 (trenta) giorni, inabilità temporanea parziale (ITP) mediamente al 25% di 30 (trenta) giorni nonch postumi permanenti valutabili nel 25%” .

Preso atto di ciò, il decesso del danneggiato per causa estranea al sinistro, rende il criterio tabellare non adeguato a ristorare l’utilità effettivamente perduta.

Per tale ragione il Tribunale ritiene, come criterio di stima confacente alla liquidazione equitativa, fare riferimento alla durata reale della vita del danneggiato, e al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l’inabilità temporanea parziale al 25% , moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato , dopo la stabilizzazione dei postumi .

Applicando tale criterio si addiviene alla somma di euro 33.464,38 a titolo di risarcimento danni di cui : euro 1.536,88 per danno patrimoniale ( per spese mediche ); euro 7.425,00 per danno biologico da invalidità temporanea ; euro 24.502,50 per danno biologico successivo alla stabilizzazione dei postumi permanenti valutabili nel 25%, liquidati moltiplicando il 25% del punto base pro die pari ad euro 99,00 per i giorni di sopravvivenza pari a 990 giorni.

Pertanto, viene dichiarata la nullità della sentenza di primo grado poichè emessa da Giudice incompetente ed in accoglimento della domanda attorea per come emendata, la Compagnia Assicuratrice è tenuta al pagamento della somma di euro 33.464,38 a titolo di risarcimento danni .

In conclusione, il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice d’appello, annulla la sentenza nr. 2425/2017 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in data 23/24 novembre 2017; condanna l’assicurazione quale impresa designata per il FGVS al pagamento in favore delle appellanti della somma di euro 33.464,38 a titolo di risarcimento danni; condanna la Compagnia al pagamento in favore delle appellanti delle spese processuali del grado di appello liquidate in euro 5.534,00, oltre spese ed accessori; compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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