Il CTU nel valutare l’infortunio sul lavoro ha accertato la sussistenza di una concausa concorrente di origine extralavorativa (Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1375/2021 del 20/05/2021)

Con ricorso del 30 maggio 2019 , il lavoratore ha agito nei confronti dell’INAIL al fine di ottenere l’accertamento dell’infortunio sul lavoro con postumi permanenti del 14-15%.

Riguardo le modalità dell’infortunio, il ricorrente (collaboratore scolastico) riferisce che in data 20 ottobre 2016, verso le ore 16.30, presso il Presidio Scolastico, mentre stava prelevando dei bicchieri dalla lavastoviglie in dotazione riportava trauma distorsivo al III dito della mano destra.

Seguiva diagnosi di “trauma mano e polso destro avvenuto durante l’attività lavorativa” con immobilizzazione del dito.

Il ricorrente riferisce di essersi sottoposto a esami e, nel marzo e nell’aprile 2018, a due interventi chirurgici di impianto di neurostimoliazione. Nelle more l’INAIL, che aveva regolarmente aperto il sinistro, confermava l’infortunio e sottoponeva il ricorrente a visite scadenzate.

Tuttavia, in data 23 maggio 2018, l’Inail comunicava che non era stata riscontrata alcuna menomazione dell’integrità psicofisica e che pertanto non sussisteva il diritto ad alcuna indennità giornaliera essendo il ricorrente dipendente di pubblica amministrazione.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale che accerta una “menomazione preesistente extralavorativa a carico del 3° dito della mano destra, contraddistinta da ipomobilità flessoria attiva” conseguente a infortunio occorso nel 1999. Tale menomazione extralavorativa preesistente all’infortunio lavorativo del 20.10.2016 è da valutare in un danno biologico Inail del 4 -5% (quattro -cinque percento). La menomazione extralavorativa preesistente alla mano destra è da considerare sia una concausa di lesione che una concausa di menomazione concorrente”.

“Nel dettaglio il ricorrente ha segnalato che mentre stava estraendo, con presa bimanuale, il cestello della lavastoviglie pieno di bicchieri e, a causa di una posizione non agevole della lavastoviglie, perdeva nella mano sinistra la presa del cestello, che ricadeva violentemente controlateralmente sulla mano destra. Si ricorda che i n media un cestello della lavastoviglie ripieno di bicchieri ordinari da acqua ha un peso che varia a seconda delle dimensioni del cestello stesso e del tipo di bicchieri (min. 16 – 50 max. bicchieri), e quando sono completamente pieni pesano almeno 5 -6 chili quelli più piccoli (16 bicchieri), per arrivare fino a 10 -15 chili per quelli più grandi (36 -50 bicchieri). Non è nota nello specifico la tipologia di cestello in uso presso la mensa della scuola statale, ma è da ritenere che almeno un cestello da 5 -6 Kg abbia traumatizzato la mano destra del ricorrente. Il trauma è stato caratterizzato da un trauma diretto alla mano destra, localizzato in corrispondenza della regione metacarpofalangea – falange prossimale del 3° dito della mano destra, che ha agito con meccanismo traumatico contusivo violento, con associata iperestensione del 3° dito. La tipologia di evento, come descritto dal ricorrente, è compatibile con un evento violento che ha agito con una concentrazione della forza lesiva in corrispondenza dell’area della mano destra già in precedenza trattata con intervento chirurgico per lesione del tendine flessore profondo del 3° dito e successiva revisione con tenolisi in regione MCF del 3° raggio .”

Un periodo di “valutazione mano – avambraccio destro successivamente all’impianto definitivo dello stimolatore nervoso periferico e preliminarmente al periodo di custodia cautelare in regime di detenzione: 6/2018″. Deve infatti darsi atto che il ricorrente è stato in carcere, per circa 6 mesi, da giugno a settembre del 2018, periodo poco facilitante per l’accesso alle prestazioni sanitarie esterne, in particolare di natura riabilitativa e specialistiche di controllo per situazioni croniche non salvavita”. “Nel periodo 5 -6/2018 il ricorrente fu valutato da un punto di vista medico legale sia da parte dell’INAIL, sia da parte di professionista medico-legale di fiducia. Al 4/2018 alla visita pre-operatoria (17.4.2018) risulta la seguente obiettività neurologica all’ingresso “Mingazzini 1 con lieve slivellamento; deficit stenico 3/5 dell’abduzione e adduzione del braccio destro; deficit stenico 2/5 della flesso -estensione dell’avambraccio sul braccio e del polso a destra; deficit di prensione ed estensione digitale. Ipoestesia termo -tattile -dolorifica a carico dei territori del nervo mediano e ulnare a destra”.

Nel 5/2018 alla visita neurologica dello specialista INAIL (2.5.2018) risulta “medicazione al braccio destro, muove con disinvoltura le dita della mano destra alla ricerca della documentazione sanitaria che reca (non reperisce EMG) riferisce lieve ipoestesia al 2 e 3 dito della mano a destra. Presenta la digito -opposizione delle dita, l’adduzione ed abduzione, la flesso-estensione e mm di lateralità del polso. Incompleta l’estensione del 3° dito (tendine). ROT come di norma”.

Nel 6/2018 nella relazione medico-legale di parte ricorrente (20.6.2018) è descritta “impotenza funzionale dell’arto superiore destro con deficit estensorio di circa 20° del gomito con articolarità del polso ipovalida con impossibilità alla formazione di un valido pugno”.

“Va tenuto presente che nel periodo 3 -6/2018 il ricorrente aveva impiantato il neurostimolatore periferico al braccio destro, che veniva controllato dal telecomando, per il trattamento del dolore distale all’arto superiore destro, e che l’azione sul dolore è graduale e progressiva in queste forme invasive di trattamento del dolore, in particolare nei primi mesi, per effetto dell’aggiustamento e dell’abitudine all’uso del dispositivo da parte del paziente. Considerando tutte le descrizioni obbiettive risulta nel 4/2018 un interessamento anche prossimale dell’arto superiore destro in termini di stenia di braccio e avambraccio, comunque di grado minimo (deficit di forza (3/5) abduzione/adduzione braccio; deficit di forza (2 /5) flesso -estensione avambraccio sul braccio e polso), distalmente alla mano risulta un deficit di forza nella prensione e nell’estensione delle dita, con associata riduzione della sensibilità tattile, termica e dolorifica e controllo del dolore cronico ricorrente con il dispositivo impiantato e con eventuale terapia farmacologica analgesica locale. Tenuto conto della tabella del danno biologico INAIL (D.Lgs 38/2000) e delle relative voci tabellari adottando il criterio per analogia, tale situazione di interessamento discretamente esteso delle limitazioni dell’arto superiore destro, dominante, con interessamento minimo di avambraccio e braccio e maggiori limitazioni nella mano contraddistinte da disfunzionalità in termini di riduzione di forza e di coordinamento flesso-estensorio delle dita, in particolare del 3° dito e in misura minore alle altre dita (2° e 4°, 1° e 5°), con associata riduzione della sensibilità termo -tattile -dolorifica, con uso cronico di impianto di neurostimolazione periferica al braccio , attivabile sul nervo mediano e ulnare dal ricorrente con un telecomando per la gestione del dolore cronico -ricorrente, si valutano i postumi permanenti al 6/2018 in un danno biologico INAIL del 10% (dieci percento)”.

Inoltre, il CTU individua un terzo periodo di valutazione mano-avambraccio destro diretta durante la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari. Si legge: “Nell’attualità il ricorrente presenta una limitazione complessiva dell’arto superiore destro, dominante, inquadrabile in una sindrome da ipomobilità dell’arto superiore destro, che si è associata al quadro menomativo precedente di CRPS mano-dita cronica, con controllo parziale del dolore con PNS, aggravandolo, confermata obiettivamente dal deficit marcato del tono -trofismo muscolare dell’arto, ma soprattutto della regione della spalla e del cingolo-scapolo-omerale destro, già evidenziata dal fisiatra nell’8/2018. Tale situazione si è determinata nel tempo a causa del mancato approccio riabilitativo nella gestione del PNS nei mesi successivi all’impianto e nel suo malfunzionamento durante il periodo di detenzione (9/2018), poi reimpostato con valori corretti l’1.10.2018. Vi è infatti da ricordare che a distanza di 2 mesi dopo l’impianto definitivo del PNS, nei 6 mesi successivi (21.6 -14.12.2018) il ricorrente era in custodia cautelare ristretto in carcere. Nella visita di CTU del 10/2019 e confermata anche dai rilievi fisiatrici del 2/2020 la limitazione all’arto superiore destro è contraddistinta da un atteggiamento in flessione del gomito e lieve abduzione del braccio per favorire una posizione migliore per attenuare la sindrome dolorosa distale della mano, limitandone i movimenti volontari e i contatti con superfici esterne. Trattasi di un atteggiamento naturale, per favorire la riduzione delle riacutizzazioni dolorose da movimento e/o da contatto, che è divenuto ormai cronico, ma che non è secondario di per sé ad un’estensione delle lesioni nervose in senso prossimale (avambraccio -> braccio) o da blocchi articolari primitivi, ma è da attribuire ad una sindrome da ipomobilità cronica dell’arto superiore destro ormai perdurante da diversi anni, che si è aggiunta all a precedente CRPS mano – dita cronica, parzialmente controllata dalla terapia invasive del dolore con PNS. Tenuto conto della tabella del danno biologico INAIL (D.Lgs 38/2000) e delle relative voci tabellari adottando il criterio per analogia19, si valutano i postumi permanenti al 10/2019 in un danno biologico INAIL del 16% (sedici percento); coefficiente 0.4 “.

Ebbene, nel caso deve essere applicata la Formula Gabrielli.

Difatti, il CTU ha accertato la sussistenza di una concausa concorrente di origine extralavorativa. Applicando la formula Gabrielli viene quindi accertato un danno biologico pari al 10 % con conseguente condanna dell ‘INAIL a corrispondere le prestazioni di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 2, D.Lgs. 38/2000 “l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella in dennizzo danno biologico”.

L’INAIL deve erogare a favore del ricorrente l’indennizzo in capitale nella misura e con decorrenza come per legge .

Riguardo l’aggravamento della patologia, causato dalle mancate cure durante il periodo di detenzione, lo stesso non può essere preso in considerazione e, tantomeno, può essere posto a carico dell’Istituto.

In conclusione, il Tribunale di Milano, accerta una menomazione del 10%; condanna l’INAIL a erogare al ricorrente la relativa prestazione previdenziale in capitale oltre accessori e con decorrenza come per legge; condanna l’Inail a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge; spese di CTU poste a carico dell’Inail.

Avv. Emanuela Foligno

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