La consulenza tecnica di ufficio è quel misterioso scritto da dove trarre la verità giuridica e la più importante prova che permette al Giudice di fare una buona sentenza o ordinanza

Se dovessi pubblicare le relazioni medico legali di ufficio che ho letto negli ultimi 15 anni in tema di responsabilità medica, penso che solo il 20% avrebbero le caratteristiche della buona consulenza tecnica di ufficio e solo la metà di questo 20% sono davvero ottime.
Oggi purtroppo voglio pubblicarne una che fa parte di quell’80% di consulenze che fa acqua da tutti i lati e dove non si leggono neanche i requisiti fondamentali di una consulenza medico legale, ma solo affermazioni apodittiche senza riferimento a linee guida e buone pratiche cliniche e, soprattutto, priva di quella buona consuetudine che vede il CTU rispondere adeguatamente e scientificamente alle note delle parti.
Il problema è sempre lo stesso: quando esiste una collegiale, ossia medico legale e specialista, chi redige la relazione è lo specialista e il medico legale la firma. Certo forse esagero, ma in fondo ci siamo vicini a questa verità in quanto si legge nella perizia stessa che la medicina legale è assente e questo spesso succede con i medici legali che fanno poca responsabilità sanitaria e quotidianamente fanno previdenza e rc auto o attività similari.
Ritornando al caso de quo, bisogna ricordare che quando si ha a che fare con un decesso (specie se di un soggetto anziano con preesistenze naturali di un certo rilievo patologico) un requisito fondamentale della perizia è quello di fare una corretta diagnosi di causa di morte affinché si possa fare un collegamento causale/etiologico tra l’operato dei medici e il decesso stesso.
Se si legge la consulenza che si allega, essa è nella versione definitiva, ossia comprende anche le note critiche degli attori e la risposta dei CCTTUU alle stesse.
Potete accorgervi come poco elegantemente sorvolano i passi più importanti delle note critiche, cambiano parere su quanto scritto in bozza e cadono nel pantano quando si parla di ipokaliemia in quanto la risposta è priva di senso logico. In riferimento a quest’ultimo argomento i ccttuu (o meglio il ctu e l’ausiliario scelto dallo stesso medico legale) dicono che in verità l’ipokaliemia è lieve e che è stata curata e controllata fino a tre giorni prima del decesso e che siccome era solo lievemente bassa non poteva incidere sul decesso.
Beh, non hanno spiegato perché malgrado le cure la kaliemia era 3 mEq/L l’ultimo giorno di controllo e di cura sapendo che sotto tale valore si può avere il decesso per i motivi che anche su google si leggono
Non vogliamo soffermarci poi sulla diagnosi del decesso che è identica alle plurime diagnosi dei precedenti ricoveri. Bah, leggete e riflettete cari lettori.

Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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