La sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che l’illecito penale e quello amministrativo sanzionano due condotte diverse del datore che ledono beni giuridici differenti

Impiegare “in nero” lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno è una condotta passibile di condanna sia sotto il profilo penale che in termini amministrativi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 12936/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un datore di lavoro al quale era stato ingiunto il pagamento di una somma pari a poco più di 79mila euro. L’uomo, aveva impiegato lavoratori non risultanti nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria.

Sia il Tribunale di Crotone che la Corte d’Appello di Catanzaro avevano respinto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. Il datore si era quindi rivolto al Palazzaccio denunciando il vizio di violazione di legge per erronea interpretazione, errata applicazione ed erronea coordinazione della normativa.

Inoltre lamentava la violazione del principio del divieto del ne bis in idem.

A suo avviso, infatti, il decreto penale di condanna notificatogli per violazione delle norme sull’immigrazione perseguiva lo stesso fine della sanzione amministrativa oggetto dell’ordinanza impugnata.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondata tale motivazione respingendo il ricorso. I Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato la diversità delle finalità “sottese nella fattispecie all’irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa rispettivamente  tramite l’emanazione del decreto penale di condanna e dell’ordinanza-ingiunzione opposta”.

La Corte di merito aveva correttamente posto in evidenza che l’illecito penale e quello amministrativo sanzionavano due condotte diverse che ledevano beni giuridici differenti. Nel primo caso si violavano le norme sull’immigrazione; nel secondo, invece, si eludeva l’assolvimento degli obblighi contributivi.

In altri termini, sotto il profilo penale l’elemento costitutivo del reato è incentrato sulla qualità soggettiva di lavoratore extracomunitario irregolare propria del soggetto impiegato clandestinamente. Nel caso esaminato, invece, la determinante dell’illecito amministrativo è rappresentata dall’occupazione “in nero”, ovvero l’impiego non indicato nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria.

 

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