La domanda di rendiconto (o azione di rendiconto) presentata da un erede non si estende anche in favore degli altri eredi; in caso contrario la pronuncia del giudice sarebbe ultra petita

Resa dei conti. Sembra una dichiarazione di guerra e invece, è solo la rubrica dell’art. 723 c.c. in materia di divisione ereditaria e di azione di rendiconto tra eredi.

La questione giuridica

E però il legislatore non ha errato nell’usare questa espressione, posto che – come noto – le questioni ereditarie suscitano sempre situazioni di conflittualità all’interno delle famiglie.

È quello che è accaduto nella vicenda in esame, dove l’oggetto della contesa era il patrimonio ereditario di un prossimo congiunto delle parti in causa.

Il rendiconto consiste nella formazione di uno stato attivo e passivo dell’eredità munito dei documenti giustificativi (art. 263 c.p.c., comma 1); la relativa domanda comporta, a livello processuale, che se il conto è approvato il giudice emette un’ordinanza di pagamento delle somme che costituisce titolo esecutivo (art. 263 cpv. c.c.), e che in ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso (art. 264 c.p.c., comma 3). Dall’insieme di tali disposizioni risulta di tutta evidenza che la domanda di rendiconto reca ineludibilmente in sé anche quella di condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute, essendo il rendiconto finalizzato proprio all’emissione di titoli di pagamento.

Non viola, pertanto, l’art. 112 c.p.c. il giudice che pronunci condanna alla corresponsione di tali somme anche senza un’espressa domanda al riguardo (Cass. Civ. Sez II 31.1.2014 n.2148).

L’obbligo di uno dei coeredi, nell’ambito del rendiconto con gli altri coeredi (art. 724 comma 2 c.c.), di restituire in tutto o in parte i frutti civili prodotti da un bene in comunione, integra “ab origine” un debito di valuta (Cassazione civile, sez. II, 17/12/1991, n. 13595).

I fatti

Nel caso in esame, le parti del giudizio erano quattro, tre sorelle e il figlio della defunta.

Una delle sorelle aveva proposto, insieme alla domanda di divisione, domanda di rendimento dei conti unicamente nei confronti di un erede e non anche delle altre parti.

Tuttavia, il giudice di primo grado aveva emesso sentenza di condanna alla restituzione delle somme, non soltanto in favore dell’attrice, ma altresì di tutti gli altri eredi convenuti.

E qui il punto.

I giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione delle norme vigenti in materia – dichiarano i giudici della Cassazione (sent. n. 31857/2018).

La sentenza di condanna andava infatti pronunciata unicamente nei suoi confronti dell’attrice (che aveva presentato azione di rendiconto) e non anche in favore delle altre sorelle; risultando in tal modo ultra petita, non avendo anch’essi proposto domanda di rendiconto.

 

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