Il Tribunale di Milano, in materia di risarcimento danni, ha rigettato la domanda di estensione del contraddittorio proposta dall’assicurazione nei confronti degli altri congiunti del defunto (Tribunale di Milano, Sez. X, Ordinanza del 12/10/2021)

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, promossa dalla moglie e dai figli di un deceduto. L’Assicurazione del defunto si costituisce in giudizio, chiedendo l’estensione del contraddittorio nei confronti degli altri congiunti.

Il Tribunale sostiene che “non possa nemmeno ex ante qualificarsi come danneggiato qualunque (anche lontano) parente di un soggetto deceduto, dovendo la sussistenza di un danno effettivo essere accertata in giudizio”.

Viene all’uopo richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 329/2009, secondo cui “l’art. 291, comma 4, C.d.A.. deve essere interpretato restrittivamente nel senso che sussiste litisconsorzio necessario soltanto tra persone la cui qualifica di danneggiati emerga ex actis e con sufficiente certezza, con esclusione del litisconsorzio necessario con la possibile indeterminata pletora di potenziali danneggiati c.d. secondari”.

Difatti, nel caso in cui si considerasse come litisconsorte necessario qualunque persona che possa vantare un danno causalmente connesso al sinistro, “sarebbe estremamente gravosa l’identificazione dei litisconsorti, potendo sussistere, ad esempio, danno da perdita di rapporto affettivo anche in capo a parenti estranei alla famiglia nucleare o anche a soggetti non legati da vincolo di parentela, il che esporrebbe i processi all’imprevedibile e irragionevole rischio di accertamento, anche a distanza di anni, del difetto di integrazione del contraddittorio”.

Il Giudice rileva che l’art. 291 C.d.A. debba essere interpretato secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità e in un senso che contemperi anche l’interesse di rilievo costituzionale alla ragionevole durata dei processi ed alla certezza dei rapporti processuali.

Ed ancora, sul superamento dei limiti di garanzia previsti dall’art. 283 C.d.A. : “la norma nella sua ambigua formulazione (posto che è certamente atecnica l’espressione “giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate”) va intesa, conforme all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, nel senso che il litisconsorzio sussiste solo se: a) l’assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l’accertamento in confronto di tutti del massimale, come dimostra la stessa possibilità ad essa riconosciuta di effettuare deposito liberatorio; b) uno dei danneggiati, vistosi contestare l’esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l’accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote”.

Ritenere, infatti, che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l’assicuratore, senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale.

Non è possibile, pertanto, ex ante qualificarsi come danneggiato qualunque, anche lontano, parente di un soggetto deceduto, dovendo la sussistenza di un danno effettivo essere accertata in giudizio.

La causa viene rinviata ad altra udienza per il prosieguo.

Avv. Emanuela Foligno

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