Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla possibilità di obbligare alla revisione della patente in caso di incidente causato da un malore

In caso di incidente causato da un malore, si rende obbligatoria la revisione della patente?
A questo proposito si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 678 del 15 febbraio 2017.
Secondo i giudici, in caso di incidente stradale causato da un malore non si può imporre al conducente la revisione della patente.
Questo perché il sinistro non ha nulla a che fare con l’idoneità alla guida sul piano tecnico.
Nel caso di specie preso in esame dal Consiglio di Stato, due persone si erano scontrate in automobile. A seguito del sinistro stradale, uno dei due conducenti era stato portato in ospedale.
Lì, attraverso una serie di esami, era emerso che aveva avuto un problema al cuore, che aveva causato la sua perdita di coscienza prima dello scontro in automobile.
A quel punto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva richiesto al conducente responsabile dell’ incidente causato da un malore di sottoporsi a una visita medica.
L’obiettivo era quello di verificare la sua idoneità psico-fisica alla guida.
La visita aveva avuto esito positivo ma, contestualmente, era stato avviato un altro procedimento, “per sospetta mancanza dei requisiti di idoneità tecnica”.

A seguito del procedimento, al conducente è stata imposta la revisione della patente di guida (art. 128 Codice della Strada).

A quel punto, il conducente si è rivolto al TAR, impugnando il suddetto provvedimento, per “eccesso di potere”, “carenza di motivazione” e “violazione del principio di proporzionalità”.
Il TAR, però, ha stabilito di rigettare il ricorso proposto.
La ragione è che dagli accertamenti era emerso che il ricorrente, nel perdere il controllo del proprio mezzo, aveva mantenuto una velocità troppo elevata.

Il ricorrente, però, ha ritenuto che la decisione fosse stata emessa in carenza totale di motivazione.

Quindi, ha impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, affermando che il giudice di primo grado non aveva tenuto in considerazione il fatto che l’incidente si era verificato a causa della patologia cardiaca che gli era stata diagnosticata.
Secondo il ricorrente, infatti, la documentazione medica prodotta dimostrava che “l’incidente era derivato dal solo malore in questione e nulla aveva a che fare con l’idoneità alla guida sul piano tecnico, visto che nulla risultava circa un’eccessiva velocità né violazioni di segnalazioni stradali”.
Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che l’incidente si era verificato “in un tratto di strada caratterizzato da un lunghissimo rettilineo con visibilità perfetta e asfalto asciutto”.
A quel punto, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dare ragione al ricorrente, accogliendo il ricorso del conducente.
Per i giudici, la ricostruzione dei fatti effettuata dal ricorrente era da considerarsi attendibile.
Infatti, per il Consiglio di Stato, era stato accertato che l’incidente era stato causato da un malore improvviso e che il conducente era svenuto durante la guida.
Pertanto, non era nemmeno riuscito a premere il pedale del freno per evitare il sinistro stradale.
L’impugnazione è stata quindi accolta e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
 
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