Il ricorrente lamenta omessa liquidazione di indennizzo a seguito di infortunio sul lavoro con menomazione del 17% (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 929/2021 del 16/12/2021 RG n. 1750/2020)

L’Inail deduce di avere già riconosciuto l’infortunio sul lavoro con menomazione del 13% che, unificato a quello riportato in seguito a precedente infortunio, aveva dato diritto alla liquidazione della rendita nella misura complessiva del 21%.

Il Tribunale, preliminarmente osserva che il ricorso è improcedibile per mancata opposizione in sede amministrativa del provvedimento Inail del 19.6.2018.

Ai sensi dell’art. 104 DPR 1124/1965, difatti, l’infortunato che non ritiene fondati i motivi per i quali l’Inail deduce di non essere obbligato a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea, o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’Istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con lettera della quale abbia ritira to ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità, che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Inail.

Trattasi di opposizione al provvedimento emesso in sede amministrativa che si apre con la lettera prevista dalla norma citata.

In altri termini, si tratta di un procedimento di revisione del rapporto giuridico esistente tra le parti, alla luce della determinazione assunta dall’Istituto, e concerne, piuttosto che la validità di questa, l’esistenza del diritto.

La Corte Costituzionale (sentenza 17 luglio 1974, n. 234) ha qualificato tale lettera come reclamo dell’interessato, diretto ad un approfondimento dell’esame della controversia attraverso l’esposizione delle proprie ragioni, costituente elemento essenziale del procedimento amministrativo e si sostanzia in un atto di cooperazione dell’infortunato che, attraverso un giudizio di seconda istanza nella piena garanzia del contraddittorio, pone l’Istituto in condizioni di riprendere in esame i propri atti, prima di essere eventualmente chiamato a risponderne davanti al giudice e quindi di assicurarne, per quanto possibile, la regolarità, in vista del migliore assolvimento dei compiti sociali che gli sono propri.

Sicché il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 104 T.U. si colloca in una procedura dettata in funzione del raggiungimento di scopi di interesse pubblico, i quali si risolvono anche in un vantaggio per coloro cui fa carico l’osservanza del termine.

La giurisprudenza ha qualificato la lettera di contestazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria ex art. 443 c.p.c.e la sua inosservanza determina la decadenza dal potere di ricorrere in via amministrativa e la decadenza dall’azione giudiziaria.

Difatti, l’art. 111 TU dispone che il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte.

Ciò posto, a fronte della contestazione dell’Inail che sostiene essere stata omessa la fase amministrativa di opposizione, la parte ricorrente non ha fornito né allegazione, né prova di averla proposta, con la conseguenza che il ricorso è improcedibile, oltre che infondato alla luce della mancata indicazione dei motivi per i quali sarebbe erronea la liquidazione operata.

L’opposizione del ricorrente consiste in un mero dissenso diagnostico che, laddove non ancorato a motivazioni medico–legali, ovvero desumibili dalla scienza medica, non è sufficiente a rendere necessaria una CTU in quanto irrilevante ai fini della quantificazione del danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.

Avv. Emanuela Foligno

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