Quando si perfeziona il reato di interferenze illecite nella vita privata? Una specifica pronuncia della Cassazione lo ha chiarito.

Il reato di “ interferenze illecite nella vita privata ” si perfeziona non al momento dell’installazione delle telecamere presso l’abitazione altrui. Bensì attraverso l’atto di procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 9966/2018. Con tale pronuncia, i giudici hanno fornito alcune precisazioni sulla flagranza del reato di “interferenze illecite nella vita privata”, di cui all’art. 615 bis c.p.

La vicenda

Nel caso di specie, protagonista è un soggetto che era stato arrestato in flagranza dalla Polizia.

L’uomo avrebbe posizionato delle microcamere a casa della persona offesa. Non solo. L’avrebbe poi seguita e manovrata tramite un’applicazione installata sul proprio telefono cellulare.

Tuttavia, il Tribunale di Napoli non aveva convalidato l’arresto dell’uomo. Ciò in quanto lo stesso non era stato operato “in presenza dello stato di flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen.”.

Nel caso di specie, infatti, la polizia giudiziaria non aveva immediatamente percepito le tracce del reato. Così,  l’arresto era stato disposto “sulla base delle sole informazioni fornite dalla persona offesa dal reato”.

Ma il Procuratore della Repubblica si è rivolto in Cassazione, ritenendo che l’arresto dovesse, invece, essere convalidato.

Secondo il ricorrente, “l’arresto era stato operato dalla polizia giudiziaria mentre vi era la flagranza del delitto di cui all’art. 615-bis cod. pen.”.

Ciò in quanto “erano in funzione numerose microtelecamere”, montate dall’imputato nei pressi dell’abitazione e nel cortile della persona offesa. Quest’ultima era stata seguita “mediante un’applicazione installata sul suo cellulare”.

La Cassazione ha quindi ritenuto di aderire alle considerazioni del ricorrente, accogliendone il ricorso.

Questo poiché il delitto di “ interferenze illecite nella vita privata ”, di cui all’art. 615-bis cod. pen., può ritenersi perfezionato non al momento dell’installazione delle telecamere presso l’abitazione altrui.

Ma – precisano i giudici, “con il procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen.”.

Nel caso in esame, l’indagato era stato fermato “nel mentre che aveva con sé il telefono cellulare sul quale era istallato il programma che gli consentiva di visionare a distanza quanto captato attraverso le microcamere collocate presso l’abitazione e il cortile della vittima”.

Pertanto, “il suo arresto doveva considerarsi legittimamente eseguito”. Ciò in quanto il soggetto in questione era stato “colto nell’atto di commettere i detti reati”.

Pertanto, la Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica annullando l’ordinanza impugnata “perché l’arresto era stato legittimamente eseguito”.

 

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