Legge Gelli: cancellato il Comitato tecnico scientifico per il Snlg e portati a 60 i giorni in cui Asl devono comunicare ai sanitari procedimenti a loro carico.

Il 17 ottobre sono state approvate due nuove modifiche alla legge Gelli sulla responsabilità professionale medica, durante l’esame del ddl Lorenzin in Commissione Affari sociali, in sede di Comitato dei nove.
Le novità della legge Gelli riguardano la cancellazione del richiamo al comitato tecnico scientifico per il Sistema nazionale linee guida e lo spostamento a 60 il termine per le Asl per comunicare agli operatori sanitari i procedimenti a loro carico.

Eliminato il richiamo al comitato tecnico scientifico per il Sistema nazionale linee guida

Il riferimento al comitato tecnico scientifico per il Sistema nazionale linee guida è eliminato in quanto il comitato è stato previsto da una norma del decreto Sirchia del 2004 ma non è mai stato costituito.
“Ci sono delle difficoltà legate alla regolamentazione per il Sistema nazionale delle linee guida dovute al richiamo, inserito nel provvedimento durante il suo passaggio al Senato, al comitato tecnico scientifico previsto da una norma del decreto Sirchia del 2004 ma mai costituito”, ha spiegato il responsabile sanità del Pd, Federico Gelli.
“Nella legge”, spiega ancora Gelli “abbiamo fatto una scelta condivisa di recuperare e mettere a regime il Snlg introdotto dal ministro Sirchia. Purtroppo però, come dicevo, al Senato è stato inserito anche un riferimento a quella parte della norma che prevedeva l’istituzione di un comitato tecnico scientifico che non è mai stato costituito. Un comitato che è stato di fatto superato dalla stessa legge approvata lo scorso febbraio”.
L’eliminazione di questo richiamo al decreto Sirchia permetterà al Ministero della Salute di “emanare immediatamente il decreto che disciplina il Snlg senza bisogno di costituire il comitato tecnico scientifico perdendo così diversi mesi”, ha continuato Gelli.

Esteso il tempo per la comunicazione dell’instaurazione del giudizio

E’ stato poi esteso il tempo per la comunicazione dell’instaurazione del giudizio promosso nei confronti degli operatori dal danneggiato. E’ stato infatti approvato l’emendamento che modifica l’articolo 13 della legge Gelli che porta da 10 a 60 giorni il termine in cui le strutture sanitarie e sociosanitarie e le compagnie di assicurazione devono comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato.
Perché, conclude Gelli, “In questi primi mesi di applicazione della legge abbiamo capito che questo lasso di tempo è troppo ridotto”.
 
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