Non basta la presenza di un figlio in comune se non vi è mai stata convivenza a far scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza

La vicenda

La Corte d’Appello di Messina aveva confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado all’imputato, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza privata e violazione di domicilio tutti commessi ai danni della donna con la quale aveva avuto un figlio in comune.

Con ricorso presentato ai giudici della Cassazione il difensore dell’imputato ha chiesto l’annullamento della sentenza.

In particolar modo, quanto al reato di cui all’art. 572 c.p., il ricorrente lamentava l’errata applicazione della norma penale, per aver ritenuto sussistente un rapporto di tipo familiare sulla base dell’avvenuto concepimento del figlio, ma trascurando che l’imputato e la vittima non erano mai stati conviventi e che i fatti erano avvenuti dopo la nascita di quest’ultimo, quando ormai conducevano vite autonome, collegate solo dalla gestione del minore, e, in ogni caso, tutti i dati acquisiti (la dichiarazione della persona offesa di un figlio nato da un’altra unione) conducevano ad escludere l’esistenza di una relazione affettiva tra le parti.

La Sesta Sezione Penale della Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla vicenda (sentenza n. 37628/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra agente e vittima) che richiede un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie – sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo – ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.

In particolare, l’esistenza di una prole comune produce un sistema di obblighi e doveri che i genitori devono rispettare anche se non conviventi: l’obbligo di mantenimento, di educazione, di istruzione e in generale di assistenza morale e materiale verso i figli, ai quali i genitori sono tenuti a rapportarsi e per l’interesse dei quali devono cooperare nel reciproco rispetto.

La continuità dei contatti necessariamente connessa a questa situazione determina un ambito nel quale condotte lesive della dignità personale possono integrare il reato di maltrattamenti.

Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di appello aveva affermato il principio secondo cui la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, ritenendo sufficiente un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza, connesso a una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione”.

La giurisprudenza

Ebbene, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il reato di maltrattamenti anche in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, dunque, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza.

È stato anche affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, indipendentemente dalla sua durata e dall’esito di tale comune decisione, ma purchè sia istituita in una prospettiva di stabilità (Sez. 6, n. 20647 del 29/01/2008; Sez. 3, n. 44262 dell’8/11/2005; Sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007; Sez. 3, n. 44262 del 08/11/2005).

Con riferimento al caso in esame, è stato riconosciuto il delitto di maltrattamenti anche nel caso in cui, pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, vi sia, tra vittima e aggressore, una stabilità di rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione (Sez. 6, n. 25498 del 20/04/2017).

Ma il caso in esame era diverso.

Ed infatti, in quest’ottica la Corte di Cassazione ha affermato che “l’assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non esclude che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l’applicabilità dell’art. 572 c.p., se la filiazione non sia stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma – almeno nella fase iniziale del rapporto – vi fosse tra le parti una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione”.

Su queste basi, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla corte di merito per un nuovo esame.

Avv. Sabrina Caporale

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