Il paziente era affetto da un’insufficienza renale cronica secondaria a neoplasia vescicale

Morì nel 2007 per una insufficienza multiorgano terminale conseguente ad una peritonite fecaloide da perforazione acuta del colon traverso. Il soggetto, il cui quadro clinico era caratterizzato da una insufficienza renale cronica secondaria a neoplasia vescicale, era in trattamento emodialitico, con una recente diagnosi di ematoma subdurale. Pochi giorni prima del decesso era stato ricoverato nel reparto dialisi di un policlinico universitario diretto da un nefrologo suo medico di fiducia ma, durante la degenza, in seguito all’effettuazione di una TC addominale, era insorto un sospetto di peritonite.
Il medico, dopo il decesso, era stato rinviato a giudizio con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Secondo l’accusa, infatti, tale sospetto non era stato adeguatamente approfondito, e la patologia era stata diagnosticata e trattata tardivamente. Sia il Tribunale che la Corte di Appello ne avevano riconosciuto la responsabilità. Tutte le perizie presentate in dibattimento, compresa quella del consulente nominato dall’imputato, erano state concordi sulla causa del decesso mentre erano emerse posizioni contrastanti circa la data di insorgenza della peritonite  e la conseguente possibilità di contrastare o meno tempestivamente la patologia in modo da evitare o quantomeno ritardare la morte del paziente.
Per i consulenti dell’accusa e della parte civile la peritonite sarebbe emersa dalla TC addominale eseguita durante il ricovero, che documentava un versamento peritoneale, come risultava anche dal contenuto del documento contenente il consenso informato firmato in tale occasione dal paziente. Secondo il perito del nefrologo, invece, si sarebbe manifestata solamente il giorno precedente il decesso del paziente, conducendolo a una rapida e inevitabile morte. I giudici di merito hanno accolto la tesi dell’accusa addebitano al nefrologo di non essere intervenuto tempestivamente e con terapie efficaci per contrastare la peritonite pur ipotizzata. Egli avrebbe dovuto quantomeno effettuare altri accertamenti strumentali utili a monitorare il già riscontrato versamento peritoneale e successivamente eseguire un intervento in laparoscopia, possibile anche se rischioso, in modo da verificare la presenza o meno di un foro sulla parete intestinale e risolvere, se riscontrata, la peritonite perforante mediante sutura.
L’imputato ha quindi deciso di ricorrere per Cassazione, evidenziando come i giudici dei precedenti gradi di giudizio avessero ingiustamente omesso di considerare che il giorno in cui venne effettuata la TC non era in atto una peritonite, ma solo una diverticolite. Inoltre, a suo avviso, la laparoscopia non sarebbe stata indispensabile in presenza di un quadro non univoco; la terapia farmacologica attuata era invece preferibile in quanto il paziente era sufficientemente coperto dagli antibiotici, sia pure somministrati ad altri fini. La Suprema Corte, pur annullando, ai fini penali, la sentenza di condanna emessa dai giudici d’appello per l’intervenuta prescrizione dei termini, ha tuttavia rigettato il ricorso ai fini civili, confermando quindi la condanna al risarcimento dei danni. Per gli Ermellini, infatti, le circostanze di fatto erano state esaminate e ricostruite in modo conforme sia dal Tribunale che dai giudici d’appello con motivazione congrua, adeguata ed immune da vizi.
I Giudici del Palazzaccio, inoltre, hanno respinto la richiesta avanzata dalla difesa di rinnovazione dell’istruzione nel corso del dibattimento di appello, ritenendo che i Giudici di appello avessero avuto a disposizione elementi sufficienti per una compiuta e attendibile valutazione della responsabilità del nefrologo. In particolare, al riguardo, la Cassazione ha evidenziato come anche i periti nominati nel separato processo svoltosi a carico di un altro medico, accusato e ritenuto colpevole in quanto concorrente dello stesso reato di omicidio colposo, hanno convenuto sull’esistenza di una condotta colposa consistente nel non aver affrontato tempestivamente e in modo appropriato la questione della peritonite quantomeno dal giorno in cui le condizioni del paziente erano sensibilmente peggiorate, nonché sull’esistenza del nesso di causalità tra questa condotta e la morte del paziente. Questi periti avrebbero evidenziato che, in base a quanto emerso dalla documentazione clinica, i medici interessati non si sarebbero posti il problema dell’esatta valutazione della peritonite né tantomeno avrebbero esaminato criticamente la questione fornendo giustificazioni in merito all’omesso approfondimento diagnostico al riguardo.
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