La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo contro l’ obbligo di mantenimento di ex moglie e figli, in considerazione delle sue condizioni personali e della sua capacità lavorativa

Idraulico, giovane e in salute. In base a tali condizioni soggettive la Corte d’Appello aveva confermato l’ obbligo di mantenimento di un uomo a favore di ex moglie e figli.

Nello specifico il Giudice non aveva ritenuto credibile la sua condizione di disoccupazione. Così come non apparivano credibili le dichiarazioni dei redditi presentate. Per la Corte era invece verosimile che il coniuge svolgesse attività lavorativa, forse in nero, o disponesse di accantonamenti.

L’uomo aveva presentato ricorso alla Suprema Corte per contestare gli esborsi a suo carico. A suo dire, la Corte d’Appello avrebbe fondato la sua decisione su “affermazioni frutto di scienza privata” e su fatti non qualificabili come notori. Il Giudice a quo, inoltre, avrebbe ignorato le prove prodotte in relazione alla sua situazione economica precaria.

La Suprema Corte, prima sezione civile, con ordinanza n. 769/2018 ha deciso tuttavia di respingere l’impugnazione ritenendo infondate le argomentazioni prodotte.

Gli Ermellini hanno  ricordato che le dichiarazioni fiscali, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non hanno valore vincolante per il giudice. Quest’ultimo, quindi, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il convincimento su altre risultanze probatorie.

Inoltre secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello, nel formulare la sentenza, non aveva utilizzato congetture o criteri di notorietà giuridicamente inesatti.

Il Giudice, infatti, aveva operato una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Tale analisi lo aveva portato a ritenere non credibile la situazione di disoccupazione dell’obbligato, anche in considerazione delle sue condizioni personali e della sua capacità lavorativa. L’uomo, infatti, era un soggetto in salute, giovane e con una professionalità specifica in un settore che non conosce crisi.

 

 

Leggi anche:

MATRIMONIO TROPPO BREVE: SPETTA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui