Il Ministero del Tesoro fornisce istruzioni relative ai pagamenti in contanti nel rispetto delle novità in materia di antiriciclaggio

Novità in arrivo per i pagamenti in contanti. Il Ministero del Tesoro ha fornito istruzioni in merito, relativamente alle ultime disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Sono infatti consentiti i pagamenti in contanti, di importo inferiore a 3mila euro, versati come caparra per una fattura di importo superiore a tale cifra.

Così come è ammesso il pagamento misto in contanti (ma non pari o superiore a 3mila euro) utilizzando, per la parte residua, strumenti tracciabili.

Inoltre, potranno essere emessi uno o più assegni bancari per saldare fatture d’importo complessivamente pari o superiore a 3mila euro.

È questo il contenuto di alcune risposte fornite, lo scorso ottobre, dal Dipartimento del Tesoro tramite il proprio sito istituzionale ad alcune FAQ, ovverosia alle domande più di frequenti poste dagli operatori.

I chiarimenti del Ministero vogliono rendere più comprensibili le novità delle nuove norme contro il riciclaggio introdotte dal d.lgs. 90 del 2017.

Questo ha infatti aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Il Ministero, di fatto, conferma la possibilità di prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro.

In particolare, non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente. Ciò in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

Inoltre, a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge, sarà possibile anche pagare parte in contanti e parte in assegno.

Il tutto purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000 euro, oltre la quale è invece obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Ma in quali circostanze è escluso il cumulo?

Sull’interrogativo rivolto circa la possibilità di utilizzare più assegni bancari per pagare una fattura commerciale, il cui importo sia pari o superiore a 3mila euro, il Ministero fornisce risposta affermativa.

In tale ipotesi, infatti, non si determina l’ipotesi di cumulo possibile oggetto di sanzione.

Tuttavia, è bene sapere che gli assegni bancari emessi dovranno essere muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

E, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità.

Solo in tale ipotesi, gli assegni non saranno tra loro cumulabili. Ciò in quanto trattasi di mezzi di pagamento che, a differenza dei pagamenti in contanti, lasciano traccia dell’operazione.

E questo sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

Infine, spiega il Ministero, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite dei 3.000 euro, sarà possibile anche accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra.

Ciò purché il trasferimento in contanti sia sempre inferiore alla soglia di legge oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Ultima nota è quella che riguarda i “Compro Oro”: in tali casi, infatti, il d.lgs. n. 92/2017 limita a 500 euro l’utilizzo dei pagamenti in contanti.

Invece, le operazioni di compro oro di importo pari o superiore a tale limite dovranno essere effettuate solo attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione.

Al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500, non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia.

Il Ministero del Tesoro poi ricorda che i libretti al portatore dovranno necessariamente essere estinti entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2018.

Dal 4 luglio, 2017, infatti, è consentita esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi.

A decorrere da tale data, i libretti al portatore esistenti e in circolazione non potranno essere trasferiti. Nel periodo transitorio (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore sarà allineata a quella prevista per il contante (2.999,99 euro).

Oltre a dover monitorare, durante il periodo transitorio, le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, banche e Poste Italiane dovranno richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.

 

 

 

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