Sono numerose le disposizioni del Codice della Strada che non si rivolgono soltanto ai conducenti di veicoli, ma anche ai pedoni. Ecco quali sono.

Il Codice della Strada non si occupa sono delle disposizioni riguardanti i veicoli: ad esempio, i pedoni in gruppo sul marciapiede che sostano per un lungo lasso di tempo posso rischiare multe.

Infatti, sebbene si tenda a pensare che il pedone sia libero, c’è un articolo del Codice della Strada, il numero 190, che disciplina proprio il comportamento che i pedoni sono tenuti a rispettare in strada.

E la norma riguarda anche i pedoni in gruppo sul marciapiede.

Esiste infatti il divieto, noto a pochi, di sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali.

Un comportamento che intralcia il transito normale degli altri pedoni e per il quale si rischiano sanzioni.

Ma non si tratta dell’unico divieto in tal senso.

Ad esempio, il Cds punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100, tutti i pedoni che trasgrediscano ai divieti qui elencati.

Innanzitutto, fuori dei centri abitati, i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia. Inoltre, dovranno circolare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

Esistono poi precisazioni riguardanti le modalità di attraversamento.

Il Codice della Strada ricorda che, laddove possibile e in via principale, il pedone dovrà attraversare la strada servendosi sempre degli attraversamenti pedonali. Oppure, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.

Se invece mancano gli attraversamenti summenzionati, oppure qualora questi sia distanti più di 100 metri dal punto di attraversamento, ai pedoni sarà consentito attraversare la carreggiata. Tuttavia, solo in senso perpendicolare e con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

Resta espressamente vietato l’attraversamento in diagonale delle intersezioni. Questo comportamento viene messo in pratica spesso agli incroci creando non solo intralcio, ma anche molti pericoli per gli utenti della strada.

Inoltre, il Codice della Strada vieta l’attraversamento delle piazze e dei larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano. E questo anche se sono a distanza superiore ai 100 metri.

Ancora, è vietato effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

Il Codice della Strada precisa anche che, se il pedone attraversa la carreggiata in una zona sprovvista degli attraversamenti pedonali, dovrà dare precedenza ai conducenti.

Infine, il Cds sottolinea chiaramente come ai pedoni sia vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità.

 

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