Viene dichiarato inefficace il pignoramento in caso di omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione.

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Catanzaro, con un’ordinanza del 2 luglio 2018, ha fornito dei chiarimenti importanti riguardo al pignoramento trascritto in ritardo.

I giudici, in accoglimento del ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2°, c.p.c., proposto dai debitori esecutati, hanno dichiarato l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva per omesso tempestivo deposito della nota di trascrizione del vincolo.

Questo ha portato alla condanna della Banca creditrice procedente al pagamento delle spese processuali.

La vicenda

Nel caso di specie, l’istituto bancario, agendo in forza di un contratto di mutuo a tasso fisso, rimasto insoluto, in data 07.09.2015, ha notifiato ai mutuatari un atto di pignoramento immobiliare.

Ebbene, una volta incardinato il procedimento esecutivo, il G.E. dell’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Catanzaro, dopo la stima del compendio, ha delegato la vendita ad un professionista.

Costui ha disposto in tal senso al prezzo base di Euro 288.424,00 con offerta minima di Euro 216.318,00.

La banca creditrice, in data 24.09.2015 ha poi ritirato presso l’UNE l’atto di precetto, l’atto di pignoramento e il titolo esecutivo, e li depositava in cancelleria il giorno 01.10.2015.

L’istanza di vendita è stata poi depositata telematicamente in data 14.10.2015.

Tuttavia, la trascrizione del pignoramento è statarichiesta dalla creditrice procedente in data 16.10.2015 e depositata in cancelleria il giorno 07.12.2015.

Il pignoramento trascritto in ritardo, però, ha fatto sì che i debitori esecutati, spiegassero opposizione ex art. 615, 2° comma, cpc, eccependo la improcedibilità del procedimento esecutivo per inefficacia del pignoramento per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c.

Nello specifico, rilevavano che la riforma del procedimento esecutivo, introdotta dal D.L. n. 132/2014, fosse applicabile a tutte le procedure iniziate dal 11.12.2014. Questo prevedeva che il deposito della documentazione richiesta avvenisse per via telematica.

Il tutto a decorrere dal 31.03.2015, ex art. 18 del D.L. 132/2014, che ha modificato l’art. 16 bis 2012 n.179.

Nel caso in esame, pertanto, il pignoramento trascritto in ritardo rendeva quest’ultimo inefficace e, quindi, improcedibile l’azione esecutiva.

Non solo.

È stato rappresentato al Giudice dell’Esecuzione che, essendo il pignoramento una fattispecie a formazione progressiva, la tempestiva trascrizione dello stesso, deve ritenersi essenziale.

Ciò in quanto non solo esplica effetti sostanziali nei confronti dei terzi e funzione di pubblicità, ma costituisce presupposto imprescindibile affinché il giudice dell’esecuzione possa dare seguito all’istanza di vendita del ben pignorato.

A riguardo, si richiama la giurisprudenza di Cassazione.

I giudici hanno scritto che: “in assenza della trascrizione, non potendo il giudice dell’esecuzione dare corso all’istanza di vendita, il processo esecutivo non può proseguire, determinandosi una situazione di improcedibilità o di estinzione cd. atipica od anticipata del processo. (cfr. Cassazione, Sezione 3°, sentenza n. 7998, dep. il 20.04.2015 e Cassazione, sentenza n. 4751/2016).

Pertanto, avendo la creditrice procedente richiesto al Conservatore la trascrizione del pignoramento solo successivamente al deposito dell’istanza di vendita ed avendo depositato il predetto documento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio del stesso, il pignoramento è inefficace. E lo è per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c.

Da qui discende la pronuncia di improcedibilità ed estinzione del procedimento esecutivo.

 

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