In presenza di un danno iatrogeno, laddove viene domandato il solo danno differenziale, si ricorre al metodo logico della prognosi postuma

Lesione della salute; intervento di un medico per farvi fronte; errore del medico; aggravamento o mancata guarigione della lesione iniziale. Questa la successione causale che configura il cosiddetto danno iatrogeno differenziale.

La sussistenza del danno implica la necessità di accertare il nesso causale tra la condotta del medico e le condizioni del paziente. In particolare si pone il problema di stabilire se il professionista debba rispondere dell’intero danno patito dal paziente o solamente della quota ideale a lui teoricamente ascrivibile.

La risposta, secondo la giurisprudenza, è affermativa. Ciò sia nel caso in cui la lesione originaria sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, sia laddove sia ascrivibile a colpa di un terzo. Questa seconda ipotesi è quella che costituisce propriamente il danno iatrogeno.

La sussistenza di un danno iatrogeno, inoltre, può far sorgere problemi particolari in ordine alla quantificazione del danno biologico.

Ciò si verifica quando viene domandato il solo danno “differenziale”, ovvero nei casi di regresso tra condebitori. In tali casi è prassi di alcuni uffici giudiziari chiedere al c.t.u. quale sia il grado di invalidità permanente residuato al danneggiato, e quanta parte di esso sia stato causato dalla lesione originaria. In questo modo, il c.t.u. è indotto a fornire al giudice due valutazioni percentuali: una per il danno originario, l’altra per il danno iatrogeno.

Questo sistema però, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, è errato. Il danno iatrogeno, infatti è un danno differenziale. Per la liquidazione occorre procedere col metodo logico della prognosi postuma.

Per una spiegazione esaustiva di tale metodo e per un approfondimento sul danno iatrogeno differenziale si invita a leggere l’articolo “Danno iatrogeno differenziale: perché è il danno maggiore” dell’Avv. Benito De Siero

 

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