Lo scarso rendimento del lavoratore può giustificarne il licenziamento? Ecco cosa stabilisce il Tribunale di Pisa con l’ordinanza n. 1889 del 5 giugno 2017.

Secondo il Tribunale di Pisa, lo scarso rendimento del lavoratore giustifica il licenziamento, in quanto il basso rendimento lavorativo compromette la fiducia del datore di lavoro verso il lavoratore.

Il caso

Nel caso esaminato dal Tribunale di Pisa, un magazziniere è stato licenziato dalla cooperativa di cui era dipendente con la motivazione di scarso rendimento del lavoratore.
Il magazziniere ricorreva quindi in giudizio contro la cooperatoiva, per impugnare il licenziamento. In particolare, il magazziniere affermava di aver  “cercato in ogni modo si svolgere al meglio la propria attività lavorativa”.
Inoltre, continuava il dipendente licenziato, la cooperativa datrice di lavoro non poteva essere in grado di dimostrare la fondatezza delle ragioni poste a base del licenziamento.

Le precisazioni del Tribunale di Pisa

Il Tribunale di Pisa, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al lavoratore ricorrente, e ne rigettava il relativo ricorso in quanto infondato.
Innanzi tutto, osservava il Tribunale, mentre la cooperativa aveva dimostrato i motivi per cui era giunta alla valutazione dello scarso rendimento del lavoratore, il ricorrente si era limitato ad affermare di aver lavorato “nel miglior modo possibile”.
In particolare, il ricorrente aveva lamentato in maniera molto generica l’insussistenza della giusta causa di licenziamento, si era limitato a dichiarare  di aver lavorato del miglior modo possibile, e aveva sfidato la controparte a dimostrare il contrario.
La cooperativa, invece, aveva compiutamente dimostrato le ragioni che avevano portato alla valutazione di scarso rendimento del lavoratore e al suo conseguente licenziamento, precisando le specifiche modalità di svolgimento del lavoratore e le contestazioni che erano state mosse nei confronti del lavoratore stesso.
In particolare, la datrice di lavoro aveva anche ricordato quali fossero i tempi prescritti per la realizzazione del lavoro e quali quelli effettivamente osservati.
Inoltre, il valore molto al di sotto della media della prestazione lavorativa del magazziniere era emerso anche dalle testimonianze raccolte.

La sentenza

Per il Tribunale di Pisa, quindi, lo scarso rendimento del lavoratore risultava provato.Di conseguenza, scaturiva “il venir meno della fiducia del datore di lavoro in merito all’esatto adempimento per il futuro”. il Tribunale riteneva dimostrata la giusta causa del licenziamento intimato al lavoratore, la quale era risultata perfettamente idonea a giustificare il licenziamento da parte della datrice di lavoro.
Ciò considerato, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dal lavoratore in quanto dimostrata la giusta causa, e lo condannava anche al pagamento delle spese processuali.
 
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