Il convenuto, coscientemente e colposamente si è messo alla guida della sua auto ed ha proseguito il tragitto nonostante si sentisse affaticato ed accaldato, accettando in tal modo il rischio di un prevedibile malore improvviso (Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 827/2021 del 08/11/2021 RG n. 1975/2019-Repert. n. 1602/2021 del 08/11/2021)

L’automobilista cita a giudizio il proprietario del veicolo antagonista e l’Assicurazione al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 16.10.2018 in Ravenna.

Afferma che il giorno 16.10.2018 stava percorrendo a bordo del suo furgone Ford viale Europa in Ravenna con direzione centro città-Porto Fuori quando, dall’opposta direzione di marcia la Fiat Punto invadeva completamente la sua corsia di pertinenza e aveva urtato con violenza frontalmente contro il suo furgone procurandogli ingenti danni.

Rileva che a causa dell’urto il furgone avesse riportato tali danni da rendere antieconomiche le riparazioni.

Adduce, inoltre, di avere subito danni patrimoniali per EUR 30.333,12 e di avere ricevuto dalla compagnia risarcimento per EUR 16.214,75 residuando un danno di EUR 14.118,37 nonché di avere riportato moderate lesioni personali determinanti un danno biologico permanente del 4% ed ITT di giorni 20, ITP al 50% di giorni 20 ed al 25% di ulteriori giorni 20 oltre a danni da lucro cessante per EUR 4.240,00.

L’Assicurazione della Fiat contesta la responsabilità rilevando che il proprietario-conducente nell’occorso avesse avuto un malore improvviso tale da fargli perdere completamente coscienza e funzioni che permettono il controllo e la percezione della realtà circostante.

Osserva la Compagnia che il caso fortuito costituito dal “malore improvviso” esclude la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.

Contesta in ogni caso il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dell’attore.

Il Giudice osserva che dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese è emerso che il giorno 16.10.2018 quando si trovava alla guida della propria auto in via Europa, di ritorno da una seduta di acquagym alle Terme, il convenuto sia stato colto da improvviso malore determinante una istantanea perdita di coscienza.

Lo stesso attore riferiva agli agenti di P.G. intervenuti sul luogo del sinistro: “in data e luogo di cui sopra ero alla guida di autocarro Ford Transit ero solo a bordo e percorrevo viale Europa dalla Rotatoria Gran Bretagna verso la Rotatoria Germania. Il traffico era regolare, il tempo nuvoloso, asfalto asciutto visibilità normale. A un certo punto, a qualche decina di metri dal mio veicolo vedevo una Fiat Punto di colore grigio che si spostava dalla corsia opposta alla mia verso la mia. L’auto davanti a me una Range Rover di colore bianco scartava all’improvviso sulla destra per evitarla ma i due mezzi si urtavano lateralmente e la Range finiva nel fosso sulla destra. Io per evitare la Punto che dopo l’urto laterale con il Range proseguiva la sua marcia frenavo spostandomi a destra. In quei momenti notavo che il conducente della Punto non era seduto al posto di guida normalmente ma accasciato sul finestrino e non credo che ciò fosse dovuto al primo impatto contro la Rover. I due veicoli si scontravano frontalmente…”.

Ebbene, è da ritenersi pacifico il malore improvviso del conducente della Fiat Punto.

Infatti, la Fiat Punto dopo il primo urto con la Range Rover non poneva in essere manovre emergenziali di frenata o di sterzata ma continuava nella sua corsa priva di controllo invadendo completamente ed a velocità sostenuta l’opposta corsia di marcia sino a quando non impattava frontalmente con il furgone dell’attore.

La modalità di condotta evidenzia l’assenza di controllo dell’auto e la presenza a bordo di un conducente privo di coscienza a causa di malore improvviso.

Ebbene, il malore improvviso integra caso fortuito ed esclude la responsabilità del conducente solo ove lo stesso non sia ricollegabile a preesistenti disturbi o patologie psico-fisiche che fossero già note al conducente.

L’onere di fornire la prova dell’estraneità della causa del malore dalla sfera di conoscenza o di conoscibilità del conducente stesso incombe a carico di quest’ultimo.

Tale prova non è stata in alcun modo fornita dal convenuto.

Il convenuto ha dichiarato in sede di interrogatorio formale : “Il giorno del sinistro mi sono sentito improvvisamente debole…Mi sono sentito debole perché prima ero stato in piscina alle terme ed avevo fatto ginnastica nell’acqua calda…”.

Ne deriva che lo stesso, coscientemente e colposamente si sia messo alla guida della sua auto ed abbia proseguito il tragitto dalle Terme sino a viale Europa nonostante si sentisse affaticato ed accaldato per avere svolto attività sportiva nella piscina termale accettando, in tal modo, il rischio di un prevedibile malore o svenimento improvviso.

Per tale ragione, la responsabilità della causazione del sinistro viene riconosciuta in via esclusiva in capo al conducente della Fiat Punto.

Ciò posto, riguardo i danni patrimoniali viene dato atto al valore del furgone (rottamato per antieconomicità delle riparazioni) pari ad EUR 18.315,96 già parzialmente ristorato mediante versamento di EUR 16.214,75.

Quanto al danno da fermo tecnico la parte ha allegato unicamente la indisponibilità del veicolo sino ad acquisto di veicolo nuovo senza allegare e provare la sussistenza di una perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili con l’uso del mezzo ovvero all’impossibilità di fare uso nelle more di mezzo alternativo.

Riguardo il danno biologico permanente subito dal danneggiato risulta essere stato quantificato in misura del 1,5% per cui trova applicazione l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

La CTU non ha rilevato incidenza dei postumi permanenti sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e dunque viene liquidato il valore punto nella misura di euro 2.463,98, già valutata all ‘attualità.

A titolo di danno emergente viene riconosciuto il rimborso di EUR 1.332,00 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU.

I convenuti vengono condannati in solido anche al pagamento delle spese di lite per euro 4.835,00, oltre spese generali e accessori e al pagamento delle spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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