Il Codice della Strada impone all’utente in caso di sinistro stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente (Cassazione penale, sez. IV, 04/11/2020, sentenza n. 32198 del 17 novembre 2020)

Con sentenza in data 25 ottobre 2018 la Corte d’Appello di Brescia confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo inerente il reato di omessa assistenza alle persone ferite in caso di sinistro stradale.

Secondo i Giudici di merito, l’uomo dopo aver tamponato una vettura scendeva dal proprio veicolo, ma si allontanava al sopraggiungere dell’ambulanza, senza fornire alcun recapito e senza prestare assistenza alla persona offesa, che manifestava evidenti sintomi di malessere.

L’imputato veniva poi rintracciato dai Carabinieri chiamati sul posto dal personale dell’ambulanza, perchè la targa anteriore dell’auto investitrice era caduta a seguito dell’urto e dunque, attraverso in numero e la sigla della stessa, si era risaliti al proprietario.

Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla responsabilità per il reato di omissione di assistenza e per la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p.

Sostiene l’imputato che nella motivazione della sentenza la sua condotta è stata valutata come reato di fuga, affermandosi l’omissione dell’obbligo di fermarsi  in caso di incidente stradale con danno alle persone, mentre la contestazione riguardava l’omessa prestazione di assistenza. Osserva, inoltre, che l’applicazione della causa di non punibilità era stata esclusa sulla base di una motivazione errata.

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato.

Il Codice della Strada impone all’utente in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che abbiano subito danno alla persona  e punisce chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.

Nel reato di fuga, ricorda la Suprema Corte, l’accertamento dell’elemento psicologico viene compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite in quel momento.

L’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ovverosia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.

Per la sussistenza del reato di omissione di assistenza, inoltre, è necessaria l’effettività di bisogno dell’investito.

La Corte di Appello di Brescia ha correttamente applicato le norme di riferimento, avendo, difatti, argomentato che risulta sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l’integrità fisica della persona.

Inoltre, nel giudizio di merito risultano giustamente valorizzate le dichiarazioni rese dalla persona offesa che riferiva delle proprie visibili condizioni di malessere e dell’allontanamento dell’imputato senza fornire le proprie generalità, con ciò dimostrando la volontà dello stesso di sottrarsi al preciso obbligo di assistenza a suo carico.

Non sussiste, per tali ragioni, nessuna confusione con la condotta, peraltro non contestata, di fuga.

Relativamente all’esclusione dell’esimente -anch’essa correttamente applicata-, la Corte ha valutato in concreto la gravità della condotta e la potenziale esposizione della persona offesa ad un concreto pericolo per l’incolumità fisica che al momento gli impediva di allontanarsi e chiedere soccorso.

Peraltro, risultava che l’imputato dopo il sinistro fingeva di spostarsi di qualche metro per agevolare il transito di altre autovetture ed invece si allontanava repentinamente.

Per tali ragioni l’accaduto non può essere considerato  illecito di lieve entità.

Il ricorso dell’uomo viene rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

Avv. Emanuela Foligno

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