Il TAR Lazio ha dichiarato illegittimi, su ricorso del Sumai, i tempari introdotti dalla Regione Lazio per 63 esami e visite specialistiche

Il TAR del Lazio ha sancito l’illegittimità dei tempari per 63 prestazioni sanitarie, tra esami e visite specialistiche, introdotti dalla Regione Lazio un anno fa. Il Tribunale, con la sentenza n. 06013/2018, ha quindi accolto il ricorso presentato dal Sumai – Sindacato Unico Medicina ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria.

I Giudici amministrativi hanno aderito in toto alle argomentazioni proposte dai medici. Nello specifico, hanno disposto che “eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle prestazioni erogabili dovrebbero essere unicamente riservate  alla contrattazione collettiva”. Queste richiedono quindi un confronto “tra la competente amministrazione di settore da un lato e le categorie professionali maggiormente rappresentative dall’altro lato”.

I tempari, inoltre, sono in contrasto con l’art. 27 dell’Accordo collettivo nazionale di categoria. La disposizione, infatti, prevede una determinata autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole visite.

Il TAR, infine, ha ravvisato una “lesione delle prerogative di autodeterminazione dei singoli specialisti’, secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica. Gli articoli del Codice cui fanno riferimento i Giudici sono il 3 e il 4, che ribadiscono la ‘libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità del medico”. Ma anche il 6, in base al quale “il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza”. E ancora, tra gli altri, il 20, secondo cui la relazione medico paziente è si fonda “su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”.

Tutte disposizioni da cui si evince che il medico deve poter avere un tempo minimo per svolgere le proprie funzioni in modo autonomo e responsabile.

La durata di tali prestazioni, secondo il Tribunale, non può che essere rimessa alla sua unica valutazione discrezionale. Vanno dunque escluse indicazioni rigidamente e astrattamente predeterminate da fonti esterne.

Anche il pur pregevole fine di ridurre le liste di attesa, secondo il TAR, non rappresenta un valido pretesto per l’introduzione dei ‘tempari’. “Un simile obiettivo – si legge nella sentenza – potrebbe essere piuttosto concretizzato, a titolo esemplificativo, attraverso un (tanto auspicato) aumento delle risorse umane e strumentali”.

La pronuncia del TAR è stata accolta con soddisfazione dai principali sindacati di area medica. “Questa è una vittoria anche dei pazienti”, ha sottolineato il Segretario Generale del Sumai, Antonio Magi. A loro “il professionista, lo specialista ambulatoriale, potrà dedicare tutto il tempo necessario”.

L’Anaao parla di “svolta giuridica fondamentale”. Per l’Associazione la sentenza del TAR pone finalmente limiti anche giuridici a una concezione ‘industriale’ del rapporto medico/paziente”. “Il medico – si legge in una nota – non è un esecutore che opera a comando ed il paziente non è solo una cartella clinica. Senza un patto con i professionisti non si riducono né liste di attesa né costi. Prima la politica se ne rende conto, meglio è per tutti”.

 

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