Il tradimento di un coniuge nei confronti dell’altro, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.?

È quello di cui si discute nella sentenza in commento. Ci si chiede in altre parole, qual è la tutela che l’ordinamento appresta in caso di tradimento? Si tratta solo della tipica tutela prevista dal diritto di famiglia (con l’addebito della separazione) o possa dar luogo anche ad una tutela risarcitoria da fatto illecito?

La vicenda

In primo grado l’attore aveva chiesto il pagamento della somma di euro 14.642,02 in suo favore, di cui Euro 4.642,00 per il danno alla salute e Euro 10.000 per il danno morale subito dopo la confessione, da parte di sua moglie, di aver avuto una relazione extraconiugale con un altro uomo. La scoperta del tradimento aveva provocato nel ricorrente un grave disturbo depressivo cronico.
Di qui la richiesta di risarcimento del danno. L’istanza, tuttavia, non veniva accolta neppure in appello.
Ed infatti, i giudici della corte territoriale -pur riconoscendo che “doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, dal momento che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dar luogo a un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.”, (Cass. n. 18853/2011) avevano tuttavia, escluso la sussistenza in capo alla convenuta, di una condotta illecita tale da configurare una potenzialità lesiva dei diritti alla dignità e alla salute dell’attore; e aveva ricondotto il nesso di causalità delle lesioni asseritamente sofferte, alla condizione di dispiacere e difficoltà assolutamente soggettiva rientrante in una soglia di tollerabilità giuridicamente non apprezzabile.
Cosicché la vicenda finiva davanti ai giudici della Cassazione.
Il ricorrente lamentava la contraddittorietà della sentenza impugnata che, da una parte riconosceva la potenzialità produttiva di obbligo risarcitorio alla infedeltà coniugale ma dall’altra parte, aveva negato per le modalità in cui essa si era concretizzata, ossia la confessione fatta dallo stesso coniuge (e non da terzi) e in una conversazione privata (e non aperta al pubblico ascolto) non lesiva della sua dignità personale.

La decisione della Cassazione

I giudici della Cassazione rammentano che la violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo luogo all’interno del rapporto coniugale.
Anche nell’ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, e danno diritto alla protezione prevista dall’ordinamento, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile.
Pare allora di capire che “la mera violazione dei doveri matrimoniali non integra di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità”.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite.

La violazione del dovere di fedeltà

Orbene, isolando tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, non può certo negarsi che la violazione del dovere di fedeltà possa essere causa di un profondo dispiacere per l’altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, ma esso non è automaticamente risarcibile.
Per avere diritto al risarcimento è necessario che quello stato di afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell’altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primo tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all’onore.
La giurisprudenza di legittimità, in passato, ha anche precisato che la mera violazione di tale dovere e l’addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 610 del 2012), e per contro l’azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale.

Addebito della separazione e tutela risarcitoria

Si tratta, infatti, di due forme di tutela autonome e il bene tutelato è diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l’ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l’esclusione del diritto al mantenimento -con salvezza del solo credito alimentare, ove ne ricorrano i requisiti- e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell’apertura della successione – artt. 156, 548 e 585 c.c. -); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
In conclusione, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che “il dovere di fedeltà non trova come corrispondente un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute”.
Nel caso di specie, la corte d’appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati, aveva escluso in radice che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione (perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione), ed aveva, altresì, escluso anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all’onore e alla dignità del coniuge, per essere stato posto in essere con modalità non lesive della dignità della persona.
Il ricorso è stato perciò respinto; dunque niente risarcimento per il coniuge tradito.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: STESSI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui