Questo è un caso ideale per comprendere la schiettezza della decisione della Suprema Corte Di Cassazione (sentenza Rossetti) sull’uso improprio dei consulenti di ufficio del termine “Complicanza”.

Questo termine se non motivato adeguatamente da chi ha generato l’evento avverso (termine più adeguato) in senso di discolpa, è da risarcire. Questo caso che riporto ne è un “tenero” esempio: intervento per frattura scomposta dell’omero sinistro con chiodo endomidollare bloccato che è stato inserito troppo medialmente tanto da causare una grave lesione della cuffia dei rotatori e della cartilagine articolare del quadrante superiore della testa omerale.

E’ una complicanza o un intervento condotto con imperizia? Rispondiamo che si tratta di mal posizionamento chirurgico e quindi di una tecnica condotta con inadeguatezza dall’operatore che non può essere giustificata per alcun motivo. Ciò non significa che quel chirurgo sia un incapace, ma solo che in quell’atto chirurgico non è stato all’altezza in quanto essere umano che può errare (capita anche a chirurghi che hanno bene eseguito decine e decine di questi interventi!).

E’ sicuramente un caso che entrerà nella legge statistica delle c.d. complicanze per quell’intervento, ma che non è assolutamente da scusare sia in termini medico legali che giuridici. Nel caso che potete leggere nella perizia di parte allegata al presente articolo si può notare che esiste anche una indicazione NON del tutto congrua, ma questo fatto passa certamente in secondo ordine. Insomma la complicanza è tale e da giustificare solo quando si configura come concausa esterna all’operato del chirurgo che da sola è causa del danno lamentato dal paziente.

Carmelo Galipò

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Relazione tecnica di parte sul caso C.A. 

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2 Commenti

  1. Bene ha fatto la Cassazione a chiarire. Il problema reale delle consulenze d’ufficio o di parte in penale e. Civile sta nel fatto che gli specialisti hanno un approccio “clinico” e non medico legale. In molti casi, poi, specie di responsabilita’ di tipo chirurgico, alcuni consulenti non hanno una sufficiente esperienza clinica, ma si esprimono sull’operato di altri colleghi, utilizzando gli argomenti presi da libri, manuali, rete.

    • Purtroppo hai ragione ed è per questo che affermo da tempo la necessità di rigore di scelta dei tecnici di ufficio (ma anche quelli di parte da parte degli avvocati che spesso pensano che pagare di meno significa far risparmiare il cliente), di modificare l’articolo 64 cpc e prevedere sanzioni dure per gli errori anche lievi.
      Cari Saluti

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