La Cassazione ha confermato la legittimità delle videoriprese effettuate su pianerottoli condominiali in quanto si tratta di luoghi che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata

Sono legittime e utilizzabili, in sede di giudizio, le videoriprese effettuate in una zona del condominio che sul quale non insistono abitazioni private. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 38230/2018.

La vicenda esaminata dagli Ermellini ha origine dall’arresto di tre persone per detenzione e illecita cessione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento aveva fatto seguito a un’attività di monitoraggio condotta dai Carabinieri mediante l’installazione di un sistema di videosorveglianza.

I militari, in particolare, avevano posizionato una microcamera nel pianerottolo dell’ultima rampa di scala che da accesso al terrazzo di copertura di uno stabile. Le immagini avevano consentito di rinvenire del narcotico in un cassone occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di accesso al terrazzo.

Il Tribunale del riesame di Napoli, basandosi su tali riprese, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre soggetti. A detta del Giudice, le registrazioni erano utilizzabili in quanto effettuate in una parte del condominio in cui non insistono abitazioni private. Un luogo da non considerare di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo stesso e le persone che lo frequentano.

L’orientamento è stato condiviso anche dalla Suprema Corte, che ha pertanto rigettato le argomentazioni proposte dagli imputati.

Questi contestavano, in particolare, l’utilizzabilità dalle videoriprese ai sensi dell’art. 191 del codice di procedura penale. I fotogrammi, infatti, non sarebbero rientrati nella disciplina delle prove documentali atipiche, avulse dalla disciplina delle intercettazioni.

Secondo i ricorrenti, inoltre, il pianerottolo dove erano avvenute le videoriprese risultava inaccessibile senza il consenso del titolare. Pertanto non poteva essere equiparato ad un luogo aperto al pubblico.

Di diverso avviso i Giudici del Palazzaccio che, riguardo a quest’ultimo punto, hanno richiamato i principi esposti in altre sentenze di legittimità. In base alla giurisprudenza cassazionista, i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti. Essi sono destinati, in realtà, all’uso di un numero indeterminato di soggetti.

Le conclusioni del Tribunale, secondo la Suprema Corte, erano da ritenersi coerenti al dato normativo. Il ricorso, pertanto, è stato respinto.

 

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