La partecipazione  agli appuntamenti fissati dall’organismo di mediazione è assolutamente doveroso in quanto presupposto necessario per esprimere una volontà consapevole e informata

Il decreto legislativo n. 28 del 2010, articolo 5,  impone il procedimento di mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di contratti bancari, quale presupposto per procedere alla domanda giudiziale.
Ma cosa succede se la banca non si presenta all’incontro fissato dal mediatore? Lo chiarisce una ordinanza del Tribunale di Vasto dello scorso 6 dicembre che si riferisce a una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo.
Nel caso esaminato l’istituto di credito aveva disertato l’appuntamento, limitandosi a inviare a mezzo posta elettronica certificata, la comunicazione di non voler partecipare all’incontro e le relative motivazioni alla segreteria dell’organismo di mediazione.
Per il giudice tuttavia tale comportamento va interpretato come assenza ingiustificata della parte invitata. La partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta infatti, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione, “una condotta assolutamente doverosa” che le stesse parti possono omettere solamente in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
La comunicazione relativa all’intenzione di non voler partecipare costituisce solamente uno mera cortesia. Affinchè sia valido, infatti, il dissenso alla mediazione, deve essere personale, consapevole, informato e, soprattutto, motivato. Circostanze che si assumono non sussistere in caso di non partecipazione alle attività informative e di interpellanza che si espletano al primo incontro.
L’organismo di mediazione, di conseguenza,  può astenersi dal prendere in considerazione la comunicazione scritta, se non a fini strettamente organizzativi e logistici. Inoltre, secondo il Tribunale, l’ingiustificata mancata presenza al procedimento obbligatorio di mediazione fa scattare i presupposti per una pronuncia di condanna della parte assente (in questo caso la Banca) al versamento all’Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
 
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