La Corte di Cassazione fa il punto in merito al sinistro stradale in cantiere e a un’ipotetica azione diretta fornendo delle importanti precisazioni

Nella sentenza n. 17017/2018, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso in cui al sinistro stradale in cantiere possa seguire un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.

La vicenda

Nel caso di specie, un dipendente di una ditta che stava effettuando dei lavori all’interno di un cantiere, è stato travolto dalla sabbia trasportata sul veicolo a causa dell’errata manovra del conducente. L’accaduto ne ha causato la morte.

Gli eredi dell’uomo hanno deciso – a seguito del sinistro stradale in cantiere – di proporre l’azione di risarcimento danni nei confronti della società proprietaria del camion. Oltre a questo, hanno chiesto i danni al conducente del mezzo stesso e alla compagnia che assicurava per la R.C.A. il medesimo veicolo.

In primo grado si è costituita solo la compagnia di assicurazione. Questa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione e, in particolare, la non operatività della polizza.

Ciò in quanto in sinistro si era verificato in una area privata.

Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della compagnia, ma la accoglieva nei confronti degli altri convenuti.

Gli eredi, dunque, hanno proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro.

Questa ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della compagnia così come statuito nel primo grado di giudizio. Gli stessi hanno fatto, dunque, ricorso in Cassazione.

La Corte ne ha accolto il ricorso quanto al secondo motivo, concernente l’esperibilità dell’azione diretta verso l’assicuratore. Essa è infatti prevista dall’art.1441 del D.Lgs. n.209 del 7.9.2005 c.d. Codice delle Assicurazioni anche per i sinistri verificatisi su aree equiparate alle strade ad uso pubblico.

Sul punto la Corte ha dichiarato che “la natura privata del cantiere, luogo dell’incidente, non è – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte catanzarese – di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell’esperibilità dell’azione diretta, già contemplata dalla L. n.990 del 1969”.

Inoltre, sul tema, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito un principio importante.

Vale a dire quello per cui “ai sensi della L. n.990 del 1969, artt. 1 e 18 (applicabili “ratione temporis”), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a uno o più specifiche categorie e pur se l’accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni”.

Per tali ragioni, la Cassazione, nel giudicare il sinistro stradale in cantiere e la possibilità di un’azione diretta, ha accolto il ricorso degli eredi. La sentenza è stata quindi cassata e rinviata alla medesima Corte di Appelloper la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio in Cassazione.

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