Per la Cassazione, in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione di responsabilità concorrente

L’art. 20154 del codice civile stabilisce il principio della responsabilità concorrente in caso di scontro tra veicoli. La norma dispone che, fino a prova contraria, si presume “che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

La Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n. 4130/2017 ha chiarito che, se risulta accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti, l’altro viene automaticamente liberato dalla presunzione di responsabilità concorrente. Quest’ultimo, inoltre, non è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La vicenda giudiziaria scaturisce dall’incidente stradale occorso tra un veicolo e una moto. Il conducente del mezzo a due ruote era deceduto, ma i giudici del merito avevano accertato l’ esclusiva colpa proprio del centauro. Questi, procedendo a velocità molto elevata e senza fornire la dovuta precedenza, era andato a impattare con l’altro veicolo proveniente che, venendo da desta, si era immesso a velocità ridotta nell’incrocio.

La conducente dell’autovettura, quindi, era stata prosciolta in sede di merito dall’accusa di omicidio colposo.

La vicenda è quindi approdata davanti alla Suprema Corte. I ricorrenti lamentavano in particolare la falsa applicazione della norma civilistica, ma i Giudici del Palazzaccio hanno di non aderire a tale argomentazione.

La Cassazione, in particolare, ha ritenuto corretta la decisione del giudice a quo che aveva ritenuto di escludere anche la colpa generica della conducente l’autovettura, sulla base di una serie di elementi indiziari. Tra questi: l’assenza di infrazioni alle norme del Codice della strada imputabili alla conducente l’autoveicolo e la modesta velocità di marcia dell’autovettura.

Per approfondire l’iter che ha condotto gli Ermellini alla pronuncia di rigetto del ricorso, si invita a leggere l’articolo “Prova liberatoria: inutile se è accertata la colpa di un conducente”, dell’avv. Maria Teresa De Luca.

 

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