Aveva chiesto il differimento dell’inizio dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità fissato dal giudice penale quale pena sostitutiva per il reato da lui commesso

L’imputato aveva dedotto, quale causa giustificativa della sua richiesta, l’interesse a recarsi, per un periodo, per motivi di studio, presso una Università olandese, nel quadro del cd. progetto “Erasmus”. Come noto l’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, prevede la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, da espletarsi secondo le modalità ivi previste.

Quest’ultima norma, a sua volta, stabilisce, al comma 3, che l’attività deve essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino, per quanto interessa in questa sede, le esigenze di studio del condannato. La norma fa dunque riferimento alla necessità di evitare che l’espletamento del lavoro di pubblica utilità possa arrecare un pregiudizio all’iter formativo del condannato e non alla salvaguardia di qualunque interesse che quest’ultimo possa nutrire nel campo degli studi.

Ma il giudice di merito aveva negato la richiesta presentata dal giovane imputato, sul presupposto che la norma citata si riferisce alla necessità di evitare che l’espletamento del lavoro di pubblica utilità possa arrecare un pregiudizio all’iter formativo del condannato e non anche alla salvaguardia di qualunque interesse che quest’ultimo possa nutrire nel campo degli studi.

Quindi seguiva il ricorso per Cassazione.

Anche per i giudici della Cassazione la richiesta non era meritevole di accoglimento.

La ratio della norma è quella di consentire al condannato di continuare a seguire regolarmente il proprio percorso di formazione e non quella di tutelare qualsiasi suo interesse culturale.

Al contrario, è noto come la mancata partecipazione al progetto di studio all’estero (“Erasmus”), nonostante la sua intrinseca validità culturale, non avrebbe pregiudicato in nulla il percorso formativo dell’interessato, che avrebbe potuto continuare a svolgersi regolarmente, nell’ambito dell’Università alla quale egli era iscritto.

Quello che, in altre parole, l’imputato lamentava non era un pregiudizio alle proprie esigenze di studio (come contemplate dall’art. 186 c.p.p.), ma piuttosto la mancata possibilità di coltivare il proprio interesse all’esperienza di studio all’estero in questione.

Ma tale interesse – affermano i giudici della Cassazione – in mancanza di un effettivo e concreto pregiudizio al regolare espletamento degli studi universitari, che non è dedotto neanche dal ricorrente, non può considerarsi tutelato dalla legge.

La legge mira, infatti, a contemperare le esigenze di studio di quest’ultimo con la necessità di dare pronta esecuzione alla sentenza di condanna.

Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 

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