Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto non risarcibili le lesioni permanenti subite dal danneggiato in occasione del sinistro perché non supportate da alcun accertamento di natura strumentale secondo quanto prescritto dall’articolo 139, comma 2 Codice delle Assicurazioni

La norma dispone espressamente che “in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 242/2015 ha chiarito che tale norma richiede il necessario riscontro strumentale (di un referto diagnostico, cioè per immagini) perché possa ritenersi risarcibile il danno biologico permanente conseguente a microlesioni.

La risarcibilità del danno biologico permanente da microlesioni è condizionata quindi all’accertamento strumentale di detto danno- conseguenza.

L’accertamento del colpo di frusta

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1272/18 ha poi chiarito con specifico riferimento alla patologia del cosiddetto colpo di frusta, che il CTU non può limitarsi a dichiararla accertata sulla base del “dato puro e semplice e in sostanza, non verificabile del dolore più o meno accentuato, che il danneggiato riferisca”.

Al contrario, l’unico strumento decisivo per consentire al giudice di giungere a una conclusione conforme alla legge e quindi scientificamente documentata e, con ogni probabilità, giuridicamente ineccepibile è l’accertamento clinico strumentale.

Ebbene, nel caso in esame mancava proprio tale riscontro strumentale.

Il Tribunale di Ravenna (sentenza n. 973/2019) ha ritenuto insufficiente l’analisi della CTU medica. Infatti il perito, pur riscontrando un trauma distorsivo del rachide cervicale in capo al ricorrente, ne aveva accertato i postumi permanenti solo su base clinica affermando esplicitamente: “Risulta quindi comprovata visivamente con il criterio scientifico e dell’evidenza medico legale con indagini RX, ECO, EMG la presenza di una cervicobrachialgia sinistra, suscettibile di accertamento medico legale”, ove peraltro le indagini richiamate erano quelle effettuate lo stesso giorno del sinistro e non in sede di accertamento medico-legale con riferimento al danno biologico permanente da individuarsi strumentalmente.

L’esiguità delle lesioni subite dal danneggiato, quantificate nella misura del 2%, aveva peraltro trovato ulteriore conforto nel fatto che quest’ultimo non si fosse recato al Pronto Soccorso immediatamente dopo l’incidente ma, soltanto dopo due giorni.

La redazione giuridica

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