Il legame eziologico tra evento e pregiudizio non basta. La Cassazione ci guida in un esame della teoria della causalità adeguata

Con la sentenza della Cassazione civile n. 14711/2020 in tema di condominio, si esplora, ancora una volta, il terreno della teoria della causalità adeguata, ovvero l’esistenza di un rapporto causa effetto tra evento e pregiudizio subito.

I fatti in esame riguardano l’esecuzione di lavori da parte di una società in un condominio. La società lamentava che l’amministratore di condominio non avesse onorato il contratto di appalto sottoscritto, non rispettandone i termini convenuti; e avesse inoltre mancato di sollecitare i condòmini al versamento delle quote condominiali necessarie per onorare gli impegni economici assunti con la società appaltatrice.

Il mancato rispetto dei termini e dei pagamenti dei SAL (stato avanzamento lavori) aveva prodotto a cascata l’interruzione dei lavori, il crollo dei prezzi degli immobili facenti parte del medesimo condominio.

La Corte di Cassazione si uniformava al giudizio della Corte d’Appello rilevando che la società ricorrente non aveva fornito il rapporto causa effetto fra l’evento e il pregiudizio subito ovvero fra il mancato pagamento e la circostanza che i lavori fossero stati sospesi, nonché le conseguenze determinate dalla sospensione dei lavori relativamente al crollo del prezzo degli immobili facenti parte dello stesso condominio.

La Cassazione sosteneva quindi che una corretta applicazione del principio della causalità adeguata escludeva senza ombra di dubbio la responsabilità dell’amministratore di condominio e dei condomini. Secondo la teoria della causalità adeguata, perché sussista il nesso causale occorre che oltre al legame eziologico tra evento e pregiudizio vi sia anche il fatto che la conseguenza rientri nell’id quod plerumque accidit.

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso di parte ricorrente, confermando la sentenza della corte d’appello.

                                                                       Avv. Claudia Poscia

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