Negato, per mancanza di prova, il risarcimento del danno da lucro cessante futuro a un professionista coinvolto in un incidente

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5867/2021 ha accolto il ricorso presentato da una compagnia assicurativa contro la sentenza con cui la Corte di appello l’aveva condannata a risarcire un commercialista coinvolto in un sinistro stradale, oltre che del danno non patrimoniale (biologico e morale) e in minima parte del danno patrimoniale emergente (spese mediche), anche del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica derivante dall’incidente, quantificato in € 405.228,74. La ricorrente, nel rivolgersi alla Suprema Corte eccepiva che il Giudice di secondo grado avesse liquidato il risarcimento del danno da lucro cessante futuro in mancanza di prova, ponendo base del proprio convincimento le allegazioni di parte attrice circa la contrazione della clientela, senza neppure menzionare da quali prove esse fossero supportate e limitandosi poi ad esaminare, molto sommariamente, le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’attore, non considerando che da esse emergevano solo i ricavi, non anche i redditi, e senza comunque spiegare come dalle oscillazioni di reddito registrate nel corso degli anni potesse evincersi una permanente riduzione riconducibile alle lesioni patite. Inoltre, il Collegio territoriale avrebbe erroneamente ritenuto presumibile un danno reddituale in presenza di una bassa incidenza percentuale dei postumi (pari al 5,8%) stimata dal c.t.u. sulla capacità lavorativa. E ancora, la Corte di appello avrebbe ignorato le risultanze della c.t.u. medica e liquidato il risarcimento del danno da lucro cessante futuro sulla base dell’entità dei postumi permanenti allegata dall’attore sulla scorta di una perizia stragiudiziale.

Gli Ermellinini hanno effettivamente ritenuto le doglianze meritevoli di accoglimento.

Il ragionamento presuntivo attraverso il quale il Giudice a quo era giunto a riconoscere l’incidenza delle lesioni sulla rilevata contrazione del reddito risultava invero fondato su nesso inferenziale non illustrato e comunque basato su elementi privi dei requisiti di gravità e precisione. Non era dato dunque comprendere, né tantomeno la sentenza offriva alcun argomento in proposito, in base a quale criterio logico o spiegazione probabilistica i dati presentati potessero ritenersi dotati dei richiesti carattere di gravità indiziaria, precisione e concordanza per poter validamente fondare il convincimento di un collegamento eziologico ai postumi invalidanti della contrazione del reddito.

La sentenza impugnata, inoltre, difettava di motivazione nella parte in cui assumeva, quale misura della presunta contrazione del reddito futuro, imputabile ai postumi residuati all’evento lesivo quella del 32,5%, senza illustrare in alcun modo la provenienza del dato.

La redazione giuridica

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