“Nell’ambito del risarcimento al danneggiato nel sinistro stradale si ritiene di poter operare un aumento della quantificazione del danno non patrimoniale per personalizzazione a causa della particolare lunghezza del decorso clinico e ciò sia per il particolare significato del pregiudizio estetico in una giovane donna dopo la tardiva consolidazione della frattura della gamba sinistra e il persistere della sofferenza cutanea, sia in considerazione del verosimile maggiore impatto in termini di sofferenza psicologica dell’evento in un soggetto già affetta da problematiche di salute (sordomutismo)” (Tribunale di Lucca, Sentenza n. 27/2021 del 15 gennaio 2021)

La interessante decisione qui a commento valorizza, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione n. 11754/2018, l’autonomia della sofferenza interiore rispetto al pregiudizio alla salute.

La donna adisce il Tribunale onde ottenere il risarcimento del danno alla salute cagionato da un sinistro stradale che la vedeva coinvolta in qualità di terza trasportata a bordo di un motociclo.

In particolare il motociclo in questione veniva urtato dall’automobile responsabile che non gli concedeva la precedenza e lo sbalzava addirittura fuori strada.

Accertata la responsabilità del sinistro in capo all’autoveicolo, il Tribunale passa al vaglio le domande di risarcimento dei danni.

Per quanto qui di interesse, la trasportata a bordo della moto pativa “frattura scomposta della gamba, lussazione della spalla”, come certificato dal Pronto Soccorso.

Il punto è che la frattura dell’arto tarda a consolidarsi mentre persiste la sofferenza cutanea: scatta dunque la personalizzazione in aumento perché la guarigione è più lenta del previsto e a causa delle cicatrici perché la ragazza non può indossare gonne corte o andare in spiaggia in costume; l’incremento arriva al 25 per cento dal momento che la sorte si accanisce su una persona già messa alla prova dalla vita in quanto sordomuta dalla nascita: è verosimile, dunque, il maggiore impatto in termini di sofferenza psicologica dell’evento.

Alla danneggiata viene riconosciuto l’aspetto morale del danno non patrimoniale e la personalizzazione in ragione del particolare significato del pregiudizio estetico che ha causato mutamento delle abitudini personali e relazionali.

Il Tribunale motiva tali riconoscimenti non patrimoniali in considerazione del decorso clinico post-sinistro particolarmente lungo e penoso della danneggiata, già portatrice di significativi problemi di salute.

Sul punto viene sottolineato che le Tabelle milanesi comprendono nel punto base la sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, ma il Giudice può incrementare attraverso la personalizzazione.

Condiviso dal Giudicante l’orientamento di legittimità sui limiti stringenti inerenti il riconoscimento della personalizzazione, anche in punto di onere probatorio.

Sul punto, vengono ripresi ampi passaggi della decisione della Suprema Corte 11754/18 e viene dato atto di un indirizzo interpretativo che predica l’autonomia del danno morale da quello biologico, dopo che la legge concorrenza 2017 ha modificato gli articoli 138 e 139 del codice assicurazioni, al punto da ritenere “il primo meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi”.

Ed ancora, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione del valore standard del risarcimento, al fine di tenere conto delle specificità del caso concreto, tenuto conto, che la nuova dizioni degli artt. 138 e 139 C.d.A., discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali.

Altra pronuncia di legittimità di riferimento è la N. 7513/2018, dove si legge: “nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici…..il danno non patrimoniale non derivante da una lesione alla salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa, quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno, come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.”

Ebbene, in applicazione di tali principi il Tribunale effettua una personalizzazione del 25% in considerazione delle mutate abitudini di vita e delle vistose cicatrici sulle gambe della donna, che, dunque, si è vista costretta –fra le altre cose- a cambiare abitudini del vestiario.

Avv. Emanuela Foligno

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