In mancanza di prova circa la esatta dinamica del sinistro il primo Giudice – correttamente – decideva su un concorso paritario di colpa delle parti coinvolte (Corte d’Appello di Venezia, Sez. IV, Sentenza n. 2606/2021, del 14-10-2021)

In tema di sinistri stradali la presunzione di pari responsabilità nella causazione dell’evento dannoso, di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c. trova applicazione in via sussidiaria rispetto al primo comma quando le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.

In tali termini si è espressa la Corte d’Appello veneta che ha anche aggiunto:”La presunzione di pari responsabilità vige ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare che il danneggiato abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura, avendo fatto, inoltre, quanto possibile per evitare il sinistro ex articolo 2054 primo comma c.c.. Detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso”.

La vicenda è singolare in quanto il danneggiato, per dimostrare le proprie ragioni ha allegato la cartina del luogo del sinistro scaricata da “Google Maps”.

Tuttavia, tale allegazione è stata considerata insufficiente in quanto priva di riferimenti agli obblighi di precedenza e, oltretutto, nessuno dei testi chiamati ha assistito alla scena.

Il Giudice, difatti, ha decretato che non basta la cartina scaricata dal sito Maps per individuare chi ha ragione e chi ha torto nell’incidente stradale.

E ciò perché la cartina in questione nulla dice con riferimento alla presenza di obblighi di precedenza fra i veicoli nell’area: non basta di per sé all’attore per dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente.

Per superare la presunzione di concorso paritario di colpa il danneggiato deve non soltanto dimostrare la condotta antigiuridica o comunque pericolosa di controparte, ma anche provare di avere fatto il possibile per evitare lo scontro fra i mezzi, oltre a tenere una condotta di guida prudente e rispettosa delle norme sulla circolazione.

Il ciclista danneggiato nelle more del primo grado di giudizio veniva indennizzato dalla Compagnia.

Tali somme, secondo la Compagnia, andavano già a coprire i pregiudizi patiti, mentre il Tribunale ha errato sottraendo la somma anticipatamente corrisposta sull’importo liquidato, prima di effettuare la diminuzione per il ritenuto concorso di colpa.

Ed ancora, in particolare, sempre secondo la Compagnia appellante, gli elementi probatori acquisiti non consentirebbero una sicura e precisa ricostruzione della dinamica del sinistro e delle reciproche responsabilità.

Dalle deposizioni testimoniali è emerso che nessuno in concreto assisteva all’urto, ma riferivano della posizione dei veicoli dopo l’impatto.

Secondo la ricostruzione del sinistro fornita dall’attrice non è dato comprendere, sottolinea la Corte d’Appello, come il veicolo Renault possa avere colpito il lato anteriore sinistro della bicicletta della danneggiata con la parte anteriore destra, e non il lato anteriore destro del mezzo a due ruote.

Per tale ragione, in mancanza di prova circa la esatta dinamica del sinistro il primo Giudice – correttamente – decideva su un concorso paritario di colpa delle parti coinvolte.

La Corte di appello conferma tale statuizione e rammenta che “spetta sempre a chi si assume danneggiato provare i fatti costitutivi posti alla base della domanda di risarcimento”.

L’appello della ciclista viene respinto con condanna alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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