Schok anafilattico provocato dall’assunzione di antibiotico provoca arresto cardiaco e decesso (Tribunale di Benevento, Sentenza n. 294/2021 del 12 febbraio 2021)

Schok anafilattico. L’erede della ragazzina deceduta, cita a giudizio  l’Azienda Ospedaliera al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della grave imperizia e negligenza dei sanitari nel trattamento terapeutico apprestato allorquando la paziente fu condotta presso la Struttura in preda ad uno shock anafilattico conseguente all’assunzione di un farmaco antibiotico.

In sede penale veniva accertata la responsabilità dei sanitari per omicidio colposo, successivamente la Corte d’Appello dichiarava il reato estinto per prescrizione.  

Preliminarmente il Tribunale osserva che la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto del decesso del familiare dovuto ad imperizia e negligenza dei Sanitari è stata avanzata sia iure proprio che iure hereditatis.

Nella prima posta risarcitoria è ricompreso il danno da lesione del rapporto parentale, mentre nella seconda categoria rientra il danno tanatologico subito dal danneggiato per la stessa perdita della vita intesa come massima espressione del bene salute.

Venendo all’analisi dell’eccezione di prescrizione dell’azione invocata dalla Compagnia assicuratrice della Struttura, il Tribunale osserva che la domanda di risarcimento del danno jure proprio è prescritta.

E’ pacifico che la prescrizione comincia a decorrere non dal momento in cui si è verificata la causa del danno, ma dal momento in cui il soggetto abbia acquisito conoscenza, o sia in grado di acquisire conoscenza che l’evento dannoso sia causalmente riferibile al comportamento colposo di un determinato soggetto.

L’attrice ha avuto la possibilità di rendersi conto dell’ingiustizia del danno subito e della sua riconducibilità dello schok anafilattico e successivo decesso, a fatto colposo dei Sanitari che hanno avuto in cura la sorella quantomeno già in seguito all’espletamento della CTU nel corso del giudizio penale nell’anno 2008 ed anche dal rinvio a giudizio che ne è seguito nei confronti del Pediatra e dell’Anestesista.

Trattandosi di domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, dunque danno riflesso, rientrante nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, la prescrizione è quinquennale.

L’unico atto interruttivo depositato agli atti del giudizio, missiva del 10.06.2016, è intervenuto allorquando la prescrizione già era maturata.

Riguardo alla efficacia della eccezione di prescrizione proposta dall’Assicurazione anche con riguardo alla posizione del Sanitario il quale l’ha sollevata solo tardivamente, viene richiamato l’orientamento della Suprema Corte a mente del quale l’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore giova anche all’assicurato che non l’abbia proposta in quanto: “Se l’assicuratore viene chiamato in causa e partecipa al giudizio negando non solo la validità ed efficacia del contratto di assicurazione, ma anche la sussistenza di una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l’attore, il convenuto ed il terzo un litisconsorzio processuale con la conseguenza che la statuizione di condanna dell’assicurato diviene opponibile anche all’assicuratore, di qui l’interesse dell’assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c. “.

L’interesse tutelato dall’art. 2939 c.c., va identificato in quello di evitare che si produca un effetto riflesso e pregiudizievole nell’ipotesi di sopravvenienza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione, per tale ragione l’eccezione ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.

Non prescritta, invece, la richiesta di risarcimento del danno tanatologico iure hereditatis poiché deriva da responsabilità sanitaria avente natura contrattuale.

E’ ormai pacifico che la perdita della vita non è di per sé risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o avvenuto dopo pochissimo tempo dalla lesione.

E’ risarcibile, invece, l’ipotesi di apprezzabile lasso di tempo dalla lesione sotto il duplice profilo di danno biologico terminale e danno morale terminale.

Il danno morale terminale è costituito dalla sofferenza provata dalla vittima nell’avvertire coscientemente l’ineluttabile approssimarsi della propria fin a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima.

Ciò posto, non vi è la prova che la bambina dal momento dell’accesso al Pronto Soccorso avvenuto alle ore 16,15, per schok anafilattico, al momento in cui ha avuto l’arresto cardiaco fatale alle ore 17,20, sia rimasta cosciente ed abbia potuto percepire la propria fine come imminente.

La domanda viene rigettata.

In conclusione, il Tribunale di Benevento dichiara prescritta la domanda avanzata da parte attrice intesa ad ottenere jure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale; rigetta la domanda avanzata dall’attrice jure hereditatis di risarcimento del danno tanatologico.

Compensate tra le parti le spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda.

Avv. Emanuela Foligno

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