L’Istituto, volto a garantire il diritto alla bigenitorialità, risulta del tutto ignorato

Secondo i dati riportati dall’Istat l’affidamento condiviso, istituto previsto dalla legge del 2006 relativa alla gestione dei figli minori di una coppia separata,  sarebbe del tutto ignorato nella pratica, tanto che il legislatore starebbe valutando la formulazione di nuove norme al fine di garantire a tutti gli effetti il diritto dei fanciulli alla bigenitorialità.
Nel frattempo merita di essere segnalata l’iniziativa intrapresa dal Tribunale di Brindisi, che ha elaborato delle linee guida per la sezione famiglia dell’ufficio che cancellano, di fatto, il concetto della collocazione prevalente, privilegiando il coinvolgimento quotidiano nella crescita e nell’educazione dei figli da parte di entrambi i genitori.
Il documento precisa che i figli devono essere domiciliati presso entrambi i genitori; la scelta della residenza, invece, ha valenza puramente anagrafica e ha il solo scopo di individuare il giudice competente nel caso in cui uno dei genitori si allontani unilateralmente insieme ai figli.
Ai minori devono essere poi garantite pari opportunità di frequentare sia la mamma che il papà. Non è necessario che trascorrano tempi identici con ciascuno dei genitori; l’importante è che eventuali differenze di tempo trascorso con l’uno piuttosto che con l’altro non dipendano da imposizioni legali definite a priori, bensì da esigenze casuali dei figli.
Quanto all’aspetto economico le spese saranno distinte tra prevedibili e imprevedibili; le prime sono assegnate all’uno o all’altro genitore per intero mentre le seconde sono divise in proporzione delle risorse. In tema di mantenimento, invece, il Tribunale di Brindisi ha chiarito di non poter ritenere assolti i doveri di un genitore in tal senso mediante la fornitura di denaro all’altro attraverso un assegno, salvo che le differenze di contributo non possano essere compensate attribuendo i capitoli di spesa più onerosi al genitore più abbiente. La forma di mantenimento corretta, invece, è quella diretta, in cui ogni genitore assume “una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica”.
Venendo all’assegnazione della casa familiare, dal momento che la frequentazione dei minori con i genitori è equilibrata, l’immobile resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. In caso di comproprietà, il genitore che abbandona la casa avrà scontato il mantenimento del 50% del costo della locazione di un appartamento con caratteristiche simili.
Altri aspetti fondamentali affrontati nelle linee guida sono l’ascolto del minore e la mediazione familiare. Nel primo caso il Tribunale chiarisce che se l’ascolto è richiesto non può essere negato; quanto alla mediazione familiare, invece, le coppie saranno invitate a inserire il ricorso a tale strumento nelle ipotesi di contrasti insorti successivamente.

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1 commento

  1. Vorrei ringraziare la Presidente per le parole che ha espresso. A distanza di anni mi si riaccende la speranza che qualcosa per i nostri figli possa cambiare.
    “…parlare di linee guida significa trovare una diversa soluzione e seguire quello che è l’interesse del minore e soprattutto guadagnare l’affettività e la quotidianità di tutti e due i genitori per il minore che, nella soluzione tradizionale, vedeva perdere uno dei due genitori che in genere è il padre….
    …. Il genitore che ha con se il figlio ha voglia di fare tutto e anche piu di quello che è necessario per il figlio….”
    https://www.youtube.com/watch?v=NXu2C6RtBlk&feature=youtu.be&app=desktop

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