Assegno ordinario di invalidità civile revocato dall’INPS (Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2022, n.28707).

Assegno ordinario di invalidità civile revocato al beneficiario.

Il Tribunale di Nola, in sede di opposizione ad ATPO, ha rigettato la domanda del beneficiario diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario utile ad ottenere la riattribuzione dell’assegno ordinario di invalidità revocatogli dall’INPS.

Il Tribunale, aderendo alle conclusioni della CTU, ha negato l’esistenza del requisito sanitario, affermando che il quadro patologico dell’opponente, interessato da problematiche di natura cardiovascolare, non presentava le caratteristiche evidenziate e risultava altresì stabilizzato fin dal tempo della domanda amministrativa.

Inoltre, il primo Giudice ha recepito la relazione del CTU anche quanto alle condizioni del soggetto (età, formazione e personalità professionale) esaminate in rapporto all’opportunità che questi proseguisse nelle mansioni (amministrative interne di impiegato presso una banca) fino allora svolte, ovvero fosse assegnato a compiti di diversa natura.

Il beneficiario dell’assegno di invalidità revocato ricorre in Cassazione.

Deduce: “Omessa valutazione della documentazione medica, omessa valutazione del quadro clinico complessivo e della patologia psichiatrica. Rileva, nello specifico che il CTU avrebbe valutato in modo estremamente riduttivo il proprio stato patologico e, segnatamente, che non avrebbe minimamente considerato la patologia psichiatrica; che conseguentemente il giudizio di merito, nel confermare pedissequamente quanto affermato dal CTU, non avrebbe nessuna inerenza rispetto alla documentazione acquisita al giudizio.

La censura è inammissibile.

In realtà, il ricorrente esprime un mero dissenso rispetto agli accertamenti compiuti dal Giudice del merito sulla base della CTU.

Il Giudice d’appello, nella decisione impugnata, dà atto della valutazione della presupposta patologia da parte del CTU, e menziona espressamente i certificati medici del 19.01.2018 e del 19.06.2019 di cui la parte denuncia l’omessa valutazione. Inoltre risultano valutate in concreto le condizioni di salute del beneficiario dell’assegno ordinario di invalidità, con una valutazione che non prescinde affatto dalle mansioni svolte dallo stesso nel luogo di lavoro.

La seconda censura, che si riferisce alla patologia psichiatrica della cui omessa considerazione si duole il ricorrente, è infondata e non coglie nel segno.

La sentenza impugnata riporta testualmente il passaggio argomentativo ove il CTU ha escluso la ricorrenza della patologia psichiatrica dedotta, nella specie rilevando l’assenza di deterioramento cognitivo, ovvero di turbe comportamentali.

In definitiva, il ricorso viene integralmente rigettato.

In considerazione del rigetto del ricorso, vengono ritenuti sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

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