Per la Cassazione, ai fini della validità del verbale emesso per eccesso di velocità, non è sufficiente il certificato di messa in opera e controllo dell’autovelox

Un automobilista si era visto rigettare la querela di falso proposta contro il verbale di accertamento emesso per eccesso di velocità, dal quale emergeva che la Polizia municipale si era avvalsa dell’autovelox omologato modello Velomatic 512, che consente di accertare l’infrazione commessa solo a transito avvenuto del veicolo trasgressore.

Il Tribunale evidenziava come nessuna previsione imponga di indicare nel verbale di accertamento i risultati della taratura dello strumento elettronico utilizzato per il rilevamento della velocità, anche in considerazione della irrilevanza della taratura rispetto alla correttezza del rilevamento. Il Giudice sosteneva, inoltre, che la funzionalità dell’apparecchiatura poteva dirsi provata alla luce del certificato di messa in opera e controllo.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte l’automobilista lamentava violazione e falsa applicazione della normativa nazionale e internazionale che prescriverebbe, a suo avviso, la taratura periodica degli apparecchi di rilevamento della velocità. Inoltre, richiamava la sentenza 18 giugno 2015, n. 113 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 45, sesto comma, codice della strada, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifica periodica.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10464/2020 ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente.

Per effetto della ricordata sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale – sottolineano gli Ermellini – che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi che l’articolo 45, sesto comma, codice della strada, prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura.

Nel caso in esame la sentenza impugnata aveva ritenuto, come detto, irrilevante la taratura rispetto alla correttezza del rilevamento, facendo erroneamente riferimento alla sufficienza, ai fini della funzionalità, del certificato di messa in opera e di controllo.

Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura.

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