Avvallamento del marciapiede: se di piccole dimensioni costituisce insidia prevedibile da parte del pedone (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 38584 pubblicata il 06/12/2021).

Avvallamento del marciapiede causa una rovinosa caduta al pedone che patisce numerose lesioni e cita in giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno il Comune di Battipaglia al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti allorquando, mentre camminava nei pressi di una scuola media, cadde rovinosamente a terra in prossimità di un punto dissestato del marciapiede.

La Corte d’Appello di Salerno, a conferma integrale della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dal danneggiato ritenendo, in particolare, che l’avvallamento del marciapiede non era di dimensioni tali da integrare una effettiva insidia e, in ogni caso, le condizioni del tempo e dell’ora in cui il fatto si era verificato erano tali da consentirne una piena visibilità.

La vicenda approda in Cassazione dove si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per non aver la Corte d’Appello tenuto in adeguata considerazione quanto dichiarato dai testimoni, circa la presenza di ciuffi d’erba e di macchine parcheggiate in prossimità del dissesto del terreno.

I motivi sono inammissibili.

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost..

Ergo,  quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

In altri termini, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il pedone danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l’evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi al pedone la massima attenzione.

Il Giudice di merito, ha valutato le dichiarazioni dei testi circa le condizioni del manto stradale all’epoca del sinistro; ha escluso l’esistenza di pericoli e/o trabocchetti rilevando che non poteva costituire insidia in tal senso l’avvallamento del marciapiede, sia perché esso non risultava coperto da erba, che si trovava al margine di esso, né dalla presenza di automobili parcheggiate al lato del marciapiede, sia perché le condizioni del tempo e dell’ora in cui si era verificato il fatto consentivano una piena visibilità.

Conseguentemente è corretta la rilevata mancanza di cautela da parte del pedone per avere omesso di adottare le precauzioni necessarie per evitare i rischi di cadute, e tale  valutazione costituisce un tipico accertamento di fatto ed essendo stata compiuta secondo corretti criteri logici è insindacabile in Cassazione.

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Griglia per lo scolo delle acque causa la caduta del pedone

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui