Il pedone viene ritenuto corresponsabile della caduta per distrazione se la buca è visibile e di notevole dimensioni

Il Tribunale di Termini Imerese (Sentenza n. 496/2020), in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Marino, ha deciso il concorso di colpa del pedone feritosi a causa di una caduta dovuta a una buca sulla strada riducendo proporzionalmente il risarcimento del danno e addossandogli parte delle spese di giudizio e di CTU.

Una donna cita in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni fisici patiti a causa di una caduta sulla strada. Espone di essere rovinata al suolo in prossimità delle zona pedonale allestita per la festa del Santo patrono a causa di una buca di circa 20 centimetri  e che l’evento le causava ferite al piede.

Nel corso del giudizio viene chiamato a teste l’Ispettore della Polizia Municipale che ha confermato la presenza della buca e la sua profondità significativa.

Il Tribunale ritiene, quindi, acclarata la responsabilità nei confronti del Comune ed evidenzia che il danneggiato dalla difettosa manutenzione di strade aperta al pubblico deve dimostrare che l’evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un’insidia o trabocchetto, cioè ad una situazione di fatto che rappresenti un pericolo occulto, obiettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile.

Nei più recenti assesti tale orientamento ha, tuttavia, trovato un ripensamento, che ha portato a ritenere applicabile, anche in relazione ai beni di uso generale, il disposto di cui all’art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, n. 15761 del 29/07/2016; Cass. Sez. 3, n. 23919 del 22/10/2013) che accolla al custode della cosa una responsabilità di tipo oggettivo.

Tale norma contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno alla cosa custodita.

La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa che impone una stringente vigilanza al fine di evitare che la cosa produca danni a terzi.

Raggiunta tale prova, spetta al custode fornire la prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, che si sarebbe tuttavia verificato per un evento non prevedibile, né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto.

Sottolinea il Giudice che il sinistro è stato determinato da un difetto di manutenzione del manto stradale, ben visibile dai rilievi fototografici prodotti e che nessuna prova è stata fornita dal Comune al fine di consentire l’individuabilità di un’ipotesi di caso fortuito, non essendo stato dimostrato l’espletamento della normale attività di vigilanza e di manutenzione, esigibile in relazione alla specificità del bene.

Tuttavia, il fatto che la buca era ben visibile, poiché di dimensioni non modeste, va senz’altro valutato ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa per la caduta in capo alla danneggiata, la quale, se avesse usato maggiore diligenza, avrebbe potuto vedere l’ostacolo ed evitarlo.

Il concorso di colpa della donna viene determinato nella misura del 50%.

Sulla richiesta di risarcimento del danno morale avanzata dalla donna il Tribunale evidenzia  che “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, anno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno “.

Determina, per tali ragioni, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale.

Esclusa la praticabilità della duplicazione il Giudice, avvalendosi delle Tabelle, dovrà procedere  ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Le sofferenze fisiche e psichiche patite devono essere allegate e provate dal danneggiato anche se al Giudice è consentito ricorrere alle presunzioni.

Il CTU ha evidenziato un danno permanente all’integrità psicofisica pari al 2%; un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10; un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 10 e di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 5.

Le tabelle milanesi propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione) nonché del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008.

Applicando alla fattispecie le tabelle milanesi, rielaborate fino al 2018 , e consideratà l ‘età della donna al momento dell’evento (anni 55 ) il Tribunale liquida:

  • Danno biologico permanente: EUR 2.2 93,00
  • Invalidità temporanea: EUR 1.960 ,00

Nessuna personalizzazione del danno viene valutata in quanto la donna non ha allegato circostanze specifiche tali da riconoscere una personalizzazione del danno.

Dall’importo complessivo il Tribunale decurta il 50% a titolo di concorso di colpa.

Viene evidenziato, inoltre, che la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell’equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995).

Sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte la percentuale degli interessi non va applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorre devalutare l’importo al momento del fatto e su tale importo vanno applicati gli interessi e la rivalutazione.

In considerazione del concorso di colpa vengono compensate le spese del giudizio nella misura di 1/3, e sempre nella misura di 1/3 le spese di CTU, a carico della danneggiata.

Avv. Emanuela Foligno

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