Firmando la clausola di inadempimento, niente asta e giudice: si perde la casa, ma ci si libera del debito anche se la casa fosse venduta a prezzo inferiore

Un nuovo testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri recepisce la direttiva comunitaria sui mutui, modificando le regole attuali e dando le possibilità alle banche di riprendersi l’immobile e venderlo,soddisfacendo così il suo credito senza bisogno di un procedimento di espropriazione forzata, di un processo esecutivo, di un giudice e di un’asta pubblica.

COME FUNZIONA LA RIFORMA

– non ci sarà effetto retroattivo: la nuova disciplina non è applicabile a chi ha già firmato il contratto di mutuo. Varrà solo per chi ne stipulerà uno nuovo a partire dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale

– non sarà una soluzione obbligatoria: la nuova disciplina varrà solo per chi avrà firmato la clausola di inadempimento (che è quindi facoltativa) nel suo contratto. Si tratta, dunque, solo di uno dei tanti modi con cui sarà possibile risolvere la morosità del cliente. Permangono tuttavia dei dubbi legati al fatto che la banca solitamente, potrebbe imporre le sue regole, assumendo il ruolo della “parte forte”. La clausola potrà essere siglata solo in presenza di un consulente che illustri il preciso significato e le implicazioni.

– la banca potrà mettere in vendita l’immobile solo dopo il mancato pagamento di 18 rate (attualmente, la disciplina sui mutui prevede la possibilità di revocare il mutuo e imporre l’immediato rientro solo in caso di mancato adempimento di 7 rate. Con la procedura giudiziale dell’asta, tuttavia, se la vendita dell’immobile avvenisse a un prezzo inferiore rispetto al debito, il cliente non sarà libero);

– una volta sottoscritta la “clausola di inadempimento”, la banca in caso di morosità potrà vendere l’immobile dato in garanzia per rifarsi sul ricavato, senza azioni di pignoramento o aste giudiziarie. Il mutuatario a quel punto sarà totalmente libero da ogni debito, anche se il prezzo ottenuto dalla vendita dell’immobile dovesse essere inferiore al credito residuo della banca.
Se il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza.

– per i mutuatari che si trovino in condizioni di svantaggio – come perdita del posto di lavoro o sopraggiunto handicap grave o condizione di mancata autosufficienze – sarà possibile l’accesso ai sistemi di welfare che permettono di sospendere il pagamento delle rate per 18 mesi.

 

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