Colpita dalla porta tagliafuoco dopo la simulazione di evacuazione (Tribunale Busto Arsizio, sez. lav., dep. 06/06/2022, n.445).

Colpita dalla porta tagliafuoco la collaboratrice scolastica dopo la simulazione di evacuazione.

La lavoratrice cita in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto Comprensivo per ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa di un infortunio sul lavoro occorsole la mattina del 16.12.2014, mentre svolgeva il proprio servizio di collaboratrice scolastica presso la scuola secondaria.

La ricorrente deduce che dopo la prova di evacuazione, stava facendo rientro presso la sua postazione di lavoro, sita al secondo piano dell’edificio scolastico, quando,  mentre si trovava davanti alla porta tagliafuoco che separa il vano scala dal filtro a prova di fumo del piano, porta che era chiusa e che lei era in procinto di aprire, veniva improvvisamente e violentemente colpita dalla porta al polso destro  in quanto la porta veniva improvvisamente aperta verso l’esodo da una signora che usciva dal filtro per accedere al vano scala.

Per tale evento la lavoratrice riceveva dall’Inail una capitalizzazione della rendita di euro 52.560,94, e invoca una responsabilità datoriale, per inadeguatezza delle misure di protezione adottate dalla scuola, poiché veniva colpita dalla porta tagliafuoco che era priva di elettromagnete e di oblò.

Il Tribunale ritiene infondata la domanda.

La lavoratrice agisce invocando la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., deducendo che l’asserita violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro avrebbe causato l’infortunio per cui è causa.

Tuttavia, la stessa non ha provato le modalità con cui veniva colpita dalla porta e il nesso causale tra il danno subito e la pericolosità dell’ambiente di lavoro per inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c., né che l’evento danno sia riferibile ad un comportamento colposo del datore di lavoro.

La relazione redatta dall’ATS, attesta l’assenza di testimoni al momento dell’infortunio e anche dall’istruttoria esperita in corso di causa, è emerso che i testi escussi non erano presenti all’accadimento.

Quanto alla porta tagliafuoco, entrambi i testi hanno riferito la presenza di cartelli che invitavano ad aprire con cautela la porta.

Sulla idoneità della predetta porta, i rilievi tecnici espletati hanno accertato che l’installazione di dispositivi elettromagnetici (previsti esclusivamente quando si opta per tenere aperte le porte) non rappresenta un obbligo in quanto ‘le norme antincendio non dispongono un obbligo in tal senso che è invece prescritto per i dispositivi di autochiusura’.

Analogamente, l’istruttoria esperita in corso di causa non ha provato alcuna violazione delle disposizioni di prevenzione degli infortuni a carico dell’amministrazione scolastica.

Peraltro, l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo necessario che l’evento dannoso sia comunque riferibile a colpa del datore di lavoro, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire il danno, per cui è solo la prova dell’elemento soggettivo ad essere agevolata dall’inversione dell’onere della prova ex art. 1218 c.c.

Quanto eccepito da parte ricorrente a pag. 6 del ricorso – secondo cui ‘sarebbe stato anche sufficiente, in attesa dell’installazione degli elettromagneti, posizionare dei cartelli da entrambi i lati della porta, che avvertissero del pericolo rappresentato dall’apertura della porta, con l’invito ad usare la massima cautela’ – è stato smentito dall’istruttoria testimoniale esperita che ha confermato la presenza di cartelli apposti anche alla porta in questione che invitavano ad aprire con cautela la stessa.

Il ricorso viene respinto a spese compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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