La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità del comune per i danni causati all’utente della strada colpito da un cartellone pubblicitario staccatosi per il forte vento

La vicenda

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ente locale per ottenere – ai sensi dell’art. 2051 c.c ed, in subordine, ex art. 2043 c.c – la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente verificatosi mentre si trovava alla guida del proprio motorino, allorquando veniva “investita” da un cartellone pubblicitario che, staccatosi dall’insegna e caduto sulla strada pubblica, era stato “scaraventato” contro di lei da una fortissima folata di vento.

All’esito del processo di secondo grado il Tribunale aveva riconosciuto l’esclusiva responsabilità in capo alla ditta che aveva ottenuto in gestione dal Comune il servizio di pubblicità sui cartelloni stradali, assolvendo il comune da ogni responsabilità.

Ma a detta della ricorrente così facendo il giudice di secondo grado avrebbe commesso violazione dell’art. 2051 c.c.

Ed infatti, pur riconoscendo la legittimazione passiva dell’ente locale, aveva escluso la sua responsabilità in relazione alla omessa vigilanza dell’impianto pubblicitario che, anche se affidato alla gestione della società, rimaneva comunque nella sua custodia in virtù dell’art. 14 del CdS ed in ragione dello specifico dovere di vigilanza derivante dall’art. 28 della Deliberazione n° 289/1994 del Consiglio Comunale sulle affissioni.

Ed invero proprio il citato art. 14 del c.d.s. impone al Comune il dovere di manutenzione e vigilanza sulla viabilità con specifico obbligo di protezione anche per la fluidità e sicurezza della circolazione.

Il giudizio di legittimità

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c, opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua’ potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.” ( cfr. Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018).

Infatti, oltre all’art 14 del CdS ( invocato dal ricorrente ) che prevede genericamente per il Comune l’obbligo di manutenzione degli impianti strettamente pertinenti alla fluidità della circolazione, ricorreva nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’art. 28 della delibera n° 289/94 in materia di affissioni e dunque, l’art. 56 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, il quale prevede che “gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buona manutenzione di essi”.

La responsabilità dell’ente locale

Ne deriva che il contratto di gestione stipulato con la ditta pubblicitaria non liberava affatto l’ente locale dal dovere di vigilanza ( e quindi la custodia ) sulla corretta esecuzione di esso e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare.

Peraltro, era stato accertato (e non contestato) che il vento forte che aveva sollevato i cartelli non fosse un evento imprevedibile o eccezionale ed era stato altresì, escluso un comportamento anomalo della parte danneggiata.

L’interpretazione dell’art. 2051 c.c reso dalla Corte territoriale – a detta degli Ermellini – era dunque, errata laddove non aveva tenuto conto del contenuto dell’obbligo di vigilanza, concretamente desumibile dalle disposizioni richiamate.

Per tali ragioni, il ricorso del danneggiato è stato accolto e cassata con rinvio la decisione impugnata.

Il principio di diritto

La Corte d’Appello di Roma dovrà ora riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto:” La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.C., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali esiste la competenza comunale, è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta soltanto ove dimostri che l’evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. Il contenuto degli obblighi di diligenza deve essere desunto dalla complessiva normativa, anche secondaria, emanata al fine di regolamentarli”.

Il giudice di merito è tenuto a motivare sulla eventuale esclusione di responsabilità in base ad una valutazione delle prove, fondata anche sulle presunzioni, che prenda le mosse dalle premesse normative applicabili al caso concreto.

La redazione giuridica

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