Senza l’utilizzo dei sistemi di ritenuta il giudice può applicare il principio del concorso di colpa nella causazione del danno, disponendo una diminuzione del risarcimento

Concorso di colpa nella causazione del sinistro per non aver indossato la cintura di sicurezza. Con questa motivazione la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22351 del 4 novembre 2016 in materia di circolazione stradale, confermava la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze attribuiva al danneggiato parte della responsabilità per i danni subiti, nella misura del 15%, riportati in seguito a un incidente.
Il danneggiato, vedendosi ridotto il risarcimento riconosciuto e ritenendo tale decisione ingiusta, si rivolgeva alla Suprema Corte, evidenziando come l’omesso uso delle cinture di sicurezza avrebbe concausato solamente i danni al volto, mentre non avrebbe potuto comportare una riduzione del risarcimento dovuto per i danni subiti agli arti inferiori.
La Cassazione, tuttavia, ha evidenziato l’inammissibilità del riscorso, in quanto non riguardante una valutazione di diritto. “Stabilire se una certa condotta abbia o non abbia causato un certo evento di danno – secondo gli Ermellini – è un tipico apprezzamento di fatto” che quindi, come accertamento di merito e non di legittimità, non può essere messo in discussione di sede di giudizio di Cassazione.
Per i giudici di Piazza Cavour, inoltre, la riduzione del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato, previsto dall’articolo 1227 del codice civile, “non può che applicarsi sull’intero credito risarcitorio, che forma oggetto di una unica obbligazione”. Al proposito la Corte d’appello aveva correttamente tenuto in considerazione che le ferite al volto “non potevano avere altra plausibile causa che l’impatto contro le parti interne dell’abitacolo, favorito dal mancato uso dei sistemi di ritenuta”.
Tuttavia, per la Suprema Corte, “se l’omesso uso delle cinture causò le sole lesioni al volto, e non le altre, come ritenuto dal giudice di merito, è ovvio ed evidente che rispetto al solo danno al volto il concorso della vittima sarebbe dovuto essere del 100%”. Il giudice di secondo grado, di conseguenza, riducendo del 15% l’intero danno patito dalla vittima, ha evidentemente mostrato di aver tenuto conto della circostanza che il concorso della vittima aveva concausato una sola parte del danno.
 
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