Se la controversia ha come oggetto la liquidazione di spese, onorari e diritti si applica sempre il rito sommario. L’impugnazione dell’ordinanza è ammessa solo come appello

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10679/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due avvocati per contestare l’ordinanza con la quale era stata rigettata la domanda di pagamento delle loro competenze da parte di un cliente.
Gli Ermellini hanno ritenuto irrilevante il tentativo di evidenziare l’errore commesso dal giudice del merito in relazione all’applicazione dell’articolo 702 bis del codice di procedura civile, chiarendo che le controversie tra avvocato e cliente, aventi ad oggetto la liquidazione di spese, onorari e diritti vanno trattate sempre con rito sommario anche se la domanda riguarda l’an della pretesa.
Per i giudici non sussiste la possibilità né di trasformare il rito di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011 in rito ordinario, né di dichiarare la domanda inammissibile. L’intera procedura, inoltre, deve concludersi con un provvedimento adottato in forma di ordinanza, ma che ha valore di sentenza.
I Giudici di Piazza Cavour precisano poi che l’ordinanza può essere impugnata esclusivamente ricorrendo all’appello, mentre l’eventuale ricorso davanti alla Suprema Corte ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile comporta la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

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