Il termine di prescrizione del risarcimento (dies a quo) per i danni subiti nella fase prenatale, a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo (Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2024, n. 2375).

Ennesimo intervento della Cassazione in tema di decorrenza del termine prescrizionale, articolato per il particolare caso di danni fisici subiti dal bambino nella fase prenatale (vedasi per analogia Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, n.36548).

Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria, invece, la Corte d’Appello considerava prescritto il diritto al risarcimento.

La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio: “Il termine di prescrizione del risarcimento per i danni subiti nella fase di vita prenatale, a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione non sia maturata in epoca anteriore”.

La vicenda

Il danneggiato ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1743/19, del 29 ottobre 2019 della Corte d’appello di Torino, che – accogliendo il gravame esperito dal Ministero della Salute avverso la sentenza n. 3771/18, del 25 luglio 2018, del Tribunale di Torino – ne ha dichiarato prescritto, per decorso del termine ex art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza della somministrazione, durante la vita prenatale, del farmaco “Talidomide”.

In punto di fatto, il ricorrente adisce l’autorità giudiziaria per chiedere il ristoro di tutti i danni conseguenti all’avvenuta assunzione da parte della propria madre, nel corso della gestazione, di tale farmaco, poi, rivelatosi dagli effetti teratogeni, essendo egli nato focomelico.

L’Appello ribalta la sentenza di primo grado

Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda risarcitoria liquidando in favore dell’attore la somma di €319.572,89. Esperito, successivamente, gravame dal convenuto Ministero, reiterando, tra l’altro, l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, questa veniva accolta dal Giudice di Appello.

I Giudici di Appello disattendevano la tesi di primo grado (che individuava il dies a quo del termine prescrizionale nella data di presentazione della domanda di indennizzo), sul rilievo che fosse “inverosimile o estremamente improbabile che nessun pediatra o medico di base” avesse indicato ai familiari del danneggiato, nonché, successivamente, “al medesimo paziente divenuto maggiorenne”, la “possibile causa della sua peculiare infermità”.
In particolare, in considerazione del fatto che, appena tre anni dopo la sua nascita (esattamente, il 16 luglio 1962), con una serie di decreti ministeriali, il Ministero aveva ritirato dal commercio i farmaci contenenti Talidomide.
Di conseguenza, “pur non sussistendo alcuna ipotesi di sospensione della prescrizione determinata dalla minore età”, il Giudice di secondo grado ha ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione potesse farsi decorrere “dal compimento della maggiore età da parte dell’interessato, successiva al 1974, anno in cui risulta formalizzata la diagnosi di focomelia dalla CMO”.

Il ricorso in Cassazione

Il danneggiato lamenta che la Corte territoriale abbia fissato il dies a quo della prescrizione quinquennale nel momento in cui egli ebbe conoscenza della malattia e non al momento dell’assunzione del farmaco dagli effetti teratogeni. Contesta inoltre alla sentenza impugnata “di aver operato – sempre ai fini dell’individuazione del c.d. exordium praescriptionis – una non meglio precisata praesumptio praesumptionis”. E ciò presumendo, per un verso, che ai genitori fosse stata necessariamente prospettata la riconducibilità causale della malformazione del figlio, all’assunzione del Talidomide, così finendo per l’attribuire a costoro una “conoscenza qualificata” circa gli effetti teratogeni di tale agente immunomodulatore.

Il ricorso viene accolto

Come rammenta il ricorrente, la Cassazione, in relazione al dies a quo del termine prescrizionale, ha esteso ai danni conseguenti alla somministrazione di farmaci contenente Talidomide gli stessi principi enunciati con riferimento ai danni da emotrasfusione di sangue infetto.

L’equiparazione tra le due fattispecie induce la Cassazione a ritenere che il dies a quo del termine prescrizionale (nel caso riferito all’assunzione di Talidomide) coincida con la presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo. Spetta al Ministero dimostrare, anche attraverso il ricorso a prova presuntiva, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale all’assunzione del farmaco.

Il dies a quo decorre dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo

Ha errato la Corte di Appello a ritenere sussistente la pregressa conoscenza o, meglio, conoscibilità da parte dell’interessato rispetto al momento della presentazione della domanda di liquidazione dell’indennizzo, dell’efficienza causale dell’assunzione del farmaco rispetto alla propria disabilità.

Conclusivamente, la decisione a commento afferma il principio secondo cui “il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione non sia maturata in epoca anteriore”.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui