Danno differenziale e danno civilistico: diversità strutturale e funzionale (Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio 2023, n. 3694).

Danno differenziale erogato dall’INAIL e danno civilistico sono differenti sia nella struttura che nella finalità.

Le somme versate dall’INAIL a titolo di danno differenziale, come numerose volte predicato dalla Suprema Corte, non sono integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal lavoratore.

Nella decisione a commento la Suprema Corte, sebbene ricalcando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, si spinge oltre e afferma che nella liquidazione del danno in parola, il Giudice di merito, dopo avere liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo INAIL erogato seguendo il criterio delle poste omogenee.

La Corte d’Appello di Perugia respingeva la domanda della moglie del lavoratore deceduto a seguito di infortunio mortale e riformava la statuizione di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale declarata dal primo Giudice e quantificata in euro 245.000,00.

Come illustrato nella sentenza gravata, che ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, la controversia riguarda le conseguenze risarcitorie dell’infortunio sul lavoro, che causava il decesso del lavoratore due giorni.

In relazione al detto infortunio mortale, venivano accertate responsabilità penali in capo ai datori di lavoro e venivano erogate in favore dei congiunti le prestazioni di legge da parte di INAIL e INPS.

Nello specifico la Corte di Appello, ha ritenuto che il valore delle prestazioni erogate, o che saranno erogate, alla vedova del lavoratore da parte dell’INAIL fosse, in concreto, superiore al valore complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale da lei subito.

La donna ricorre in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento del danno differenziale, poiché posta risarcitoria completamente differente da quanto erogato dall’Inail.

Le censure sono fondate.

La Suprema Corte ribadisce che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato.

Conseguentemente, continuano gli Ermellini, il Giudice di merito, dopo avere liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’INAIL secondo il criterio delle poste omogenee.

Avv. Emanuela Foligno

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