Nella mancata liquidazione del danno morale il danneggiato deve articolare chiaramente la doglianza, in considerazione del carattere omnicomprensivo delle tabelle milanesi

La vicenda trae origini dal giudizio intentato da un uomo dinanzi il Tribunale di Pesaro per la richiesta di risarcimento del danno conseguente a intervento di ernioplastica da cui derivava compromissioni della funzione sessuale.

Il Tribunale riconosceva un danno biologico nella misura del 35-40% e liquidava l’importo di euro 200 mila a titolo di danno patrimoniale, oltre il danno patrimoniale.

La Corte d’Appello di Ancona riduceva il danno biologico alla percentuale del 35% ed il danno non patrimoniale ad euro 170.443,00.

La Corte d’Appello osservava che nella liquidazione del danno non patrimoniale, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, si era proceduto ad un aumento dell’originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di danno morale, che risultava così compreso nel danno biologico, e che, quanto alla lamentata mancata personalizzazione relativamente all’asserita sterilità, non risultava dedotta alcuna specifica circostanza ed eccezionale suscettibile di aggravare il danno, mentre la sofferenza psichica era componente del danno biologico e non ulteriore pregiudizio esistenziale.

Osservava, inoltre, che, pur derivando la sindrome depressiva del danneggiato dall’evento di ernioplastica, non vi era prova del collegamento causale fra i postumi e l’incapacità di lavoro e che le lesioni fisiche, limitate alle disfunzioni dell’apparato genitale, non erano astrattamente in grado di frustrare irrimediabilmente la capacità lavorativa, anche considerando la pregressa attività svolta nel settore pubblicitario, nè poteva a ciò considerarsi verosimilmente idonea la sindrome ansioso-depressiva.

Il danneggiato impugna in Cassazione lamentando che il danno morale e il danno esistenziale siano voci autonomamente risarcibili.

Sul danno morale, osservano gli Ermellini (Cassazione Civile sez. III, n. 17663 del 25 agosto 2020),  che si tratta di una componente dell’unitario danno non patrimoniale e che in caso di mancata liquidazione, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle Tabelle milanesi, risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle.

La censura dell’uomo, invece, non è stata articolata in tali termini, ma nei termini di mancata autonoma determinazione del danno morale, e come tale è inammissibile.

Anche la doglianza inerente il mancato riconoscimento del danno esistenziale viene considerata inammissibile.

Difatti, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale.

Egualmente la censura inerente il mancato riconoscimento della incapacità lavorativa specifica, viene considerata inammissibile.

La Corte specifica che tale doglianza attiene alla valutazione della prova che è sottratta al sindacato di legittimità.

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del Giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.

Il ricorso dell’uomo viene integralmente respinto.

La soccombenza nel caso in esame era inevitabile poiché il danneggiato ha inteso che il riconoscimento del danno morale e della compromissione alla vita di relazione fossero automaticamente determinati con la cosiddetta personalizzazione.

Avv. Emanuela Foligno

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