Il pedone, danneggiato dalla caduta sulla strada causata dalla inclinazione del tombino, citava a giudizio il Comune onde vederne accertata la responsabilità.

Il Giudice di Pace, espletata la CTU, accertava e dichiarava che la caduta era stata determinata dalla imprevedibile inclinazione del tombino e condannava il Comune al risarcimento dei danni patiti liquidati in complessivi €2.778,52.

Successivamente, il Tribunale di Pisa rigettava l’appello proposto dalla danneggiata e confermava integralmente la pronuncia di prime cure deducendo che la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in via equitativa e l’utilizzazione dei valori di cui alle tabelle deve ritenersi quale base fondante la liquidazione, ben potendo – e dovendo – in ogni caso il giudice calcolare gli importi in base alla fattispecie concreta. Riteneva, inoltre, corretta anche la liquidazione del danno patrimoniale.

La danneggiata ricorre in Cassazione lamentando la errata liquidazione del danno fondata sui criteri del C.d.A., in luogo di quelli delle tabelle milanesi.

La censura è fondata (Cassazione civile, sez. III, dep. 21/11/2023, n.32373).

Alla danneggiata è stato liquidato il danno biologico attraverso l’applicazione delle tabelle di cui all’art. 139 C.d.A., tuttavia, il danno provocato derivava, non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica). Ergo, il Tribunale ha erroneamente applicato le tabelle di cui all’art. 139 cit. a un’ipotesi di danneggiamento non derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.

La liquidazione del danno non patrimoniale

Va, altresì, osservato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante l’applicazione del criterio tabellare, il danneggiato ha l’onere di chiedere che la liquidazione avvenga in base alle tabelle, oltretutto nel giudizio di appello venivano anche allegate le tabelle milanesi.

Riguardo il risarcimento del danno patrimoniale, secondo la ricorrente, non sarebbe stato tenuto in considerazione che il CTU giudicava congrue le spese le cure fisiche, visite specialistiche, relazione peritale ed esami ecografici.

Questa censura è inammissibile perché la ricorrente non ha specificato quale fosse il tenore effettivo dell’appello sul punto.

Conclusivamente viene accolto il primo motivo e la sentenza viene cassata e rinviata al Tribunale di Pisa, in persona di diverso Magistrato.

Avv. Emanuela Foligno

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